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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

L'avvocato aveva proposto domanda davanti al Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del compenso maturato per l'attività difensiva svolta in favore della controparte nell'ambito di un processo penale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; l'appello proposto dall'avvocato era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Roma sul presupposto che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, il mezzo di impugnazione corretto fosse il ricorso per cassazione e non l'appello. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 29 della L. 794/1942 e dell'art. 702-bis c.p.c., sostenendo che la disciplina speciale richiamata riguarderebbe solo la liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile e non anche quelle svolte nel processo penale; ha quindi sostenuto che, nel caso concreto, essendo stato deciso il primo grado con rito ordinario/sommario dinanzi al tribunale monocratico, l'appello fosse ammissibile. Gli ulteriori dieci motivi, relativi ad altri profili di rito e al merito della liquidazione, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che la domanda di liquidazione dei compensi per attività difensiva svolta nel processo penale non rientra nella disciplina del procedimento speciale previsto dal d.lgs. 150/2011 per le controversie sui compensi dell'avvocato in materia civile, ma è soggetta al processo ordinario o, in alternativa, al procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. Pertanto, il provvedimento del tribunale era appellabile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 29 L. 794/1942

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina speciale sui compensi forensi non si applica alla liquidazione dei compensi per difesa svolta nel processo penale; la Corte, in sostanza, ne limita l'ambito alle controversie in materia civile

  • art. 702-bis c.p.c.

    la Corte lo considera rito astrattamente applicabile alla controversia in primo grado, con conseguente appellabilità del provvedimento conclusivo

  • d.lgs. 150/2011, art. 14

    la Corte chiarisce che il ricorso immediato per cassazione è riservato alle decisioni rese nel procedimento speciale previsto da tale disposizione, non alla controversia sui compensi per attività difensiva penale

  • d.lgs. 150/2011, art. 4

    indicato come rito applicabile alle sole controversie richiamate dall'art. 28 L. 794/1942, cioè alle prestazioni giudiziali in materia civile

  • L. 794/1942, art. 28

    richiamato come norma che disciplina le controversie per compensi dell'avvocato in relazione a prestazioni giudiziali civili, non estensibile al caso deciso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 29 della L. 794 del 1942

    ribadita la sua estraneità, nel caso concreto, alla controversia relativa a compensi per difesa nel processo penale

Massime di principio

  • La disciplina speciale prevista per la liquidazione dei compensi dell'avvocato in materia civile non si estende automaticamente alle controversie aventi ad oggetto i compensi per attività difensiva svolta nel processo penale.
  • Quando la controversia sui compensi professionali non rientra nel perimetro applicativo del procedimento speciale del d.lgs. 150/2011, il giudizio segue il rito ordinario o, se scelto, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., con conseguente appellabilità della decisione di primo grado.
  • Il ricorso immediato per cassazione è esperibile solo contro le decisioni rese nel peculiare procedimento speciale previsto dalla disciplina richiamata, non contro le sentenze/ordinanze pronunciate in un diverso rito di primo grado.
  • L'erronea qualificazione del rito applicabile alla domanda di compenso professionale può determinare la cassazione della sentenza che abbia dichiarato inammissibile un mezzo di impugnazione in realtà corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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