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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12084/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale ex art. 613, comma 1, c.p.p. e ha ritenuto irrilevante che l'impugnazione fosse stata proposta come appello avverso una sentenza comunque inappellabile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza del 22 settembre 2021 il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006, condannandolo alla sola pena dell'ammenda di euro 2.000. L'interessato proponeva originariamente appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte rileva tuttavia che l'impugnazione era sottoscritta da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione; tale difetto di abilitazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte aggiunge che non assume rilievo il fatto che l'atto fosse stato presentato come appello, benché la sentenza fosse inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p. perché aveva irrogato la sola ammenda. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per la contravvenzione ambientale contestata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    le sentenze di condanna con applicazione della sola pena dell'ammenda sono inappellabili; la Corte richiama la regola per escludere rilievo all'erronea qualificazione dell'atto come appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla sottoscrizione dei motivi da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale, requisito che attiene alla valida proposizione del mezzo di impugnazione.
  • La conversione di un appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non sana il vizio originario di sottoscrizione da parte di difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • L'inappellabilità della sentenza di condanna che abbia applicato la sola pena dell'ammenda non incide sul diverso profilo dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, che resta soggetto ai propri requisiti formali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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