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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09847/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due professionisti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso relativo alla redazione del piano regolatore generale di un comune, sulla base di una delibera consiliare di incarico. Il comune aveva proposto opposizione, deducendo la nullità del rapporto per difetto della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione e sostenendo inoltre che il piano non fosse stato approvato per difformità tecniche. I professionisti avevano resistito in primo grado, formulando anche domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno o, in subordine, per l’indennizzo da ingiustificato arricchimento. Dopo il rigetto in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sulla forma dei contratti pubblici, sostenendo che l’incarico avrebbe instaurato un rapporto di servizio e che la delibera e la normativa antisismica del 1981 avrebbero sufficiente base al rapporto; secondo, violazione delle stesse norme e dell’art. 3 l. n. 219/1981, assumendo che la disciplina emergenziale antisismica, prevedendo un fondo statale, avrebbe derogato al requisito della forma scritta o comunque reso irrilevante la mancata formalizzazione del contratto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, ribadendo che il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione, anche quando l’ente agisca iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923; tale forma deve risultare da un documento contrattuale recante gli elementi essenziali e la sottoscrizione del professionista e del soggetto legittimato a impegnare l’ente verso l’esterno. La delibera autorizzativa dell’organo collegiale non basta, perché ha efficacia interna e non sostituisce il contratto. Né la disciplina della legge n. 219/1981 sui fondi per la ricostruzione post-sismica deroga alle regole di contabilità pubblica sulla forma dei contratti. La Corte ha quindi confermato la nullità del rapporto invocato per il pagamento del compenso e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto altresì dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    forma scritta ad substantiam

    i contratti d’opera professionale con la pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, mediante un documento che esprima la volontà negoziale dell’ente e del professionista

  • art. 3 l. 14 maggio 1981, n. 219

    Fondo per il risanamento e la ricostruzione

    la previsione di risorse per gli interventi post-sismici non deroga alle regole pubblicistiche sulla stipulazione dei contratti e non elimina il requisito della forma scritta

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati proposti per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il contratto d’opera professionale stipulato con una pubblica amministrazione richiede, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam; la volontà negoziale deve risultare da un atto contrattuale idoneo a impegnare l’ente verso l’esterno.
  • La deliberazione dell’organo collegiale che autorizza il conferimento dell’incarico non equivale alla conclusione del contratto, perché ha efficacia interna e meramente autorizzatoria.
  • La mancata formalizzazione scritta del contratto non può essere sanata da comportamenti concludenti della pubblica amministrazione, come la ricezione o l’utilizzazione dell’elaborato professionale.
  • La disciplina speciale che preveda fondi o risorse pubbliche per finalità emergenziali o di ricostruzione non comporta, di per sé, deroga alle regole di contabilità pubblica sulla forma dei contratti.
  • Non è configurabile un rapporto di servizio in senso proprio solo perché un professionista riceva un incarico dalla pubblica amministrazione per la redazione di un progetto o di uno strumento urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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