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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22793/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione fra le seguenti sentenze: (1) Corte d'appello di Lecce 21.10.2022; (2) Corte d'appello di Lecce 29.4.2022; (3) Corte d'appello di Lecce 6.7.2011; (4) Corte d'appello di Lecce 16.2.1993. Il Tribunale di Velletri, giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo che la Corte d'appello avesse già escluso il vincolo tra le sentenze rilevanti e che gli elementi sopravvenuti (dichiarazioni del collaboratore Scarcella) non fossero idonei a modificare tale valutazione, anche per la loro inattendibilità e per contrasti con altre dichiarazioni. Inoltre il Tribunale aveva ritenuto inesistente un elemento che ricondusse i reati delle sentenze (1) e (2) a una unica preordinazione criminosa.

La decisione

la Corte di cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di Velletri fosse viziata da nullità per composizione illegittima del collegio: uno dei componenti era un giudice onorario (dr.ssa Maila Luciani) e tra le sentenze valutate figuravano reati rientranti nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (es. art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990), per i quali la destinazione di giudici onorari ai collegi è espressamente preclusa dal d.lgs. n. 116/2017. La Corte ha ritenuto che la norma si applica anche alla fase esecutiva; la violazione costituisce causa di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per il prosieguo. Sul merito sostanziale dell'istanza (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e del vincolo di continuazione) la Corte non ha invece accolto le censure: il Tribunale aveva motivato la valutazione di inattendibilità e l'assenza di elementi sufficienti.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (magistratura onoraria)

    "In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti... e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale"

    la Corte ha interpretato la norma come assoluta preclusione alla partecipazione dei giudici onorari ai collegi che giudicano reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.; la limitazione si estende alla fase esecutiva e la sua violazione genera nullità assoluta del provvedimento

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    elenca le fattispecie per le quali, ai sensi del d.lgs. n. 116/2017, è vietata la destinazione dei giudici onorari nei collegi (anche reati di tipo mafioso e quelli previsti dall'art. 416-bis e dall'art. 74 d.P.R. 309/1990)

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo di continuazione tra sentenze

  • art. 179 cod. proc. pen. e art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    richiamate nel ragionamento sulla nullità assoluta: la violazione dei requisiti di capacità del giudice (art. 33 c.p.p. interpretato con d.lgs. 116/2017) integra causa di nullità rilevabile d'ufficio

Massime di principio

  • Verificare sempre la legittima composizione del collegio: la presenza di un giudice onorario in collegi che devono trattare reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (es. 416-bis, reati di mafia, e art. 74 d.P.R. 309/1990) comporta nullità assoluta del provvedimento, applicabile anche nella fase esecutiva
  • Il divieto previsto dal d.lgs. n. 116/2017 si applica anche ai procedimenti in fase esecutiva e non solo alla cognizione: quindi ogni provvedimento formato da un collegio con giudice onorario in presenza di quelle fattispecie è affetto da nullità insanabile
  • La nullità per illegittima composizione del collegio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ed è causa sufficiente per annullare il provvedimento e disporre il rinvio o la trasmissione degli atti per il proseguo
  • Quando si richiede il riconoscimento del vincolo di continuazione, è necessario portare elementi che dimostrino una unica preordinazione criminosa; elementi sopravvenuti (dichiarazioni di collaboratori) devono essere adeguatamente valutati nella loro attendibilità e congruenza con il resto del materiale probatorio
  • La mera produzione di dichiarazioni di collaboratori non supera automaticamente una valutazione negativa già compiuta in sede di cognizione: bisogna dimostrare che i nuovi elementi siano rilevanti, specifici e credibili rispetto alle valutazioni già compiute
  • Prima di impugnare un provvedimento che rigetta simili istanze, valutare anche eventuali vizi procedurali (composizione del collegio, applicazione di norme transitorie) che possono costituire motivo di annullamento indipendente dal merito

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