Cassazione Civile, Ordinanza n. 09383/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una dipendente sanitaria volta a ottenere l'indennità di rischio radiologico, sostenendo di avere svolto abitualmente attività in zona controllata e quindi di essere esposta in modo continuativo e permanente al rischio da radiazioni. La Corte d'appello aveva però accolto il gravame dell'azienda sanitaria e respinto la domanda, ritenendo che, per il personale diverso da medici e tecnici di radiologia, non bastasse la sola permanenza in zona controllata, ma occorresse una prova oggettiva dell'effettiva esposizione a rischio radiologico, con superamento delle soglie normativamente previste e concreta possibilità di assorbimento annuale di dosi radioattive. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione di norme di legge e contrattuali, perché secondo lei il requisito decisivo era lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata, già provato; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello valutato prove testimoniali e CTU di primo grado; 3) nullità della consulenza tecnica d'ufficio e della sentenza, per acquisizione di documenti nuovi e svolgimento delle operazioni peritali in violazione del contraddittorio, con asserita indebita supplenza dell'onere probatorio della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la presunzione assoluta di rischio vale solo per medici e tecnici di radiologia, mentre per il restante personale l'indennità spetta solo se sia provato un rischio effettivo, non meramente ipotetico, di esposizione non occasionale e non temporanea, analoga a quella del personale di radiologia. Ha osservato che la Corte territoriale aveva escluso in fatto lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata da parte della ricorrente, accertamento congruamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Ha aggiunto che il ricorso non aveva specificamente censurato il mancato superamento dei parametri di esposizione previsti dal d.lgs. n. 230/1995. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti; in ogni caso, il secondo è stato ritenuto inammissibile perché volto a contestare la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, mentre il terzo è stato giudicato privo di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi sono stati veicolati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura di diritto e la decisività di quelle istruttorie.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale del ricorso.
art. 58 d.P.R. n. 270/1987
Invocato dalla ricorrente quale base normativa dell'indennità di rischio radiologico.
art. 1 L. n. 460/1988
La Corte lo richiama come fonte della presunzione assoluta di rischio per medici e tecnici di radiologia.
art. 54 d.P.R. n. 384/1990
Applicato nel senso che, per il personale diverso da quello radiologico, occorre un accertamento in fatto dell'effettiva esposizione a rischio radiologico.
art. 5 CCNL Comparto Sanità II biennio economico 2000-2001
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto all'indennità.
d.lgs. n. 230/1995
Richiamato come parametro tecnico per verificare il superamento delle soglie di esposizione alle radiazioni.
Invocato per contestare l'acquisizione di nuovi documenti in appello tramite CTU.
Richiamato per dedurre violazione del contraddittorio nelle operazioni peritali.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa nella CTU.
Richiamato per contestare le modalità operative della consulenza tecnica.
Richiamato per le modalità di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità di rischio radiologico spetta al personale sanitario diverso dai medici e tecnici di radiologia solo se sia provata un'effettiva esposizione a rischio radiologico, non essendo sufficiente un rischio soltanto ipotetico o la mera appartenenza a un ambiente sanitario in cui vi siano apparecchiature radiologiche.
- Per il personale non coperto dalla presunzione legale assoluta, il lavoratore che richiede il beneficio deve dimostrare in giudizio, con prova concreta, lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata e/o il superamento delle soglie di esposizione normativamente previste, secondo un accertamento oggettivo delle modalità di lavoro e dell'intensità delle radiazioni.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto congruamente motivato con cui il giudice di merito escluda lo svolgimento abituale dell'attività in zona controllata o il superamento dei parametri di esposizione, salvo che il ricorso individui specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali decisivi.
- Le censure relative a irregolarità della CTU non sono decisive se non incidono sul punto fattuale decisivo posto a base della decisione, e non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
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