Cassazione Penale, Ordinanza n. 23492/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., con cui era stata confermata la condanna per il reato associativo in materia di stupefacenti contestato in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza in riferimento al trattamento sanzionatorio, sostanzialmente censurando la pena applicata e, secondo la prospettazione ricavabile dal testo, la correttezza della sua determinazione nel quadro dell'accordo intervenuto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono proponibili censure diverse dall'eccezione relativa all'irrogazione di una pena illegale; l'accordo tra accusa e difesa sui punti concordati comporta infatti rinuncia a dedurre in sede di legittimità ulteriori doglianze, anche rilevabili d'ufficio. Poiché il ricorso mirava a contestare un aspetto coperto dall'accordo, è stato respinto in rito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata all'esito del concordato sui motivi di appello è vincolata all'accordo delle parti sui punti concordati; tale accordo comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze incompatibili con il contenuto dell'intesa, salvo il caso di pena illegale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norma incriminatrice contestata per la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196
È inammissibile il ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. che censuri profili diversi dalla pena illegale, perché l'accordo sui punti concordati comporta rinuncia alle ulteriori doglianze.
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114
La richiesta concordata sulla misura finale della pena è vincolante integralmente e presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze rilevanti per il calcolo del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui motivi di appello preclude la proposizione di censure che si pongano in contrasto con i punti concordati, poiché l'intesa implica rinuncia alle ulteriori doglianze.
- L'unica deroga al limite di impugnabilità della sentenza concordata riguarda la pena illegale: soltanto la deduzione di un trattamento sanzionatorio contra legem può essere scrutinata in cassazione nonostante l'accordo.
- La richiesta concordata sulla pena vincola integralmente giudice e parti e presuppone l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze considerate nel computo del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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