Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30477/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per due rapine contestate ai capi 1 e 2. Con il primo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta meramente volta a ottenere una nuova valutazione del fatto, senza indicare specifici vizi di motivazione, contraddizioni manifeste o travisamenti probatori. Con il secondo motivo ha contestato il bilanciamento delle circostanze e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; anche tale motivo è stato ritenuto privo di specificità, perché riproduttivo di censure già esaminate e non accompagnato da una critica puntuale alle ragioni della decisione, oltre a richiedere nuovi apprezzamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi si risolvevano in una sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio e i fatti, attività riservata al giudice di merito, e che le censure non erano specifiche né idonee a evidenziare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere oggetto di specifica deduzione e non può essere invocata in modo generico o meramente riproduttivo di censure già disattese in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    In sede di legittimità è preclusa una rilettura del materiale probatorio; la valutazione degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se non mediante la deduzione di specifici vizi di motivazione, illogicità manifeste o travisamenti rilevanti.
  • Le censure che ripropongono questioni già esaminate dal giudice di merito, senza un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata, difettano di specificità e sono inammissibili.
  • Il mancato riconoscimento di un'attenuante richiede una critica argomentata e circostanziata della motivazione di merito; non è sufficiente una mera contestazione assertiva o la richiesta di diversa lettura dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.