Cassazione Penale, Sentenza n. 22495/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Corona era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per un articolo pubblicato sul web magazine "The King Corona Magazine" che avrebbe offeso la reputazione di Mauro Emanuel Icardi, Wanda Nara Solange e Marcelo Brozovic. In cassazione il ricorrente ha invocato la scriminante del diritto di cronaca e, in subordine, la scriminante putativa, sostenendo fra l'altro l'impossibilità pratica di un controllo rigoroso della veridicità nel contesto della comunicazione digitale e la diffusione della notizia da parte di altre testate; le parti civili avevano invece documentato la smentita precedente alla pubblicazione e l'annuncio di querele.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che non è emersa la veridicità della notizia pubblicata e che non è stato assolto l'onere di verifica richiesto per invocare la scriminante del diritto di cronaca né nella forma putativa. La sentenza di merito è stata ritenuta congruamente motivata con riferimento alle deposizioni e alle prove; la mancata verifica scrupolosa e l'esistenza di smentite rese prima dell'articolo hanno fatto escludere la giustificazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile/rifiutato, il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.700,00 ciascuna, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Costituzione, art. 21
Riconosce il diritto di manifestare il pensiero e la libertà di stampa, ma la Corte lo interpreta come compatibile con il limite rappresentato dalla tutela della reputazione: il diritto di cronaca è giustificato solo se rispettati verità, interesse pubblico e continenza/obiettività
Codice penale, art. 595 (diffamazione)
Norma che sanziona l'offesa alla reputazione mediante comunicazione con più persone; la sentenza applica tale norma alla pubblicazione web ritenuta diffamatoria
Richiamata quale norma generale sulla scriminante; la Corte osserva che il diritto di cronaca può operare come causa di giustificazione solo se sono soddisfatti i requisiti previsti (in primis la verità della notizia)
Codice penale, art. 59, comma 3
Riferito in tema di esimente putativa per errore di fatto: può operare se il giornalista dimostra di aver compiuto una rigorosa verifica delle fonti e dei fatti; in mancanza, l'errore putativo non giustifica
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il diritto di cronaca è compatibile con la libertà di stampa ma è subordinato al rispetto della verità della notizia, dell'interesse pubblico e della continenza/obiettività nell'informazione
- Il giornalista che invochi la scriminante ha l'onere di provare la veridicità della notizia; in mancanza la responsabilità per diffamazione può essere configurata
- La scriminante putativa (errore di fatto) è ammissibile solo se il cronista dimostra di avere effettuato una verifica rigorosa e puntuale delle fonti e dei fatti; il generico riferimento a una fonte non precisata o alla mera diffusione del contenuto da parte di altri non è sufficiente
- La mera smentita da parte dei soggetti coinvolti non prova automaticamente la falsità dell'evento, ma, se intervenuta prima della pubblicazione e se non è stata adeguatamente verificata la notizia, costituisce elemento che aggrava la posizione del diffondente
- L'impossibilità pratica di verificare le fonti non costituisce scusa: l'inaccessibilità delle fonti implica, secondo i principi richiamati, che la notizia non debba essere pubblicata
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza delle parti civili; per il giornalista è quindi anche un rischio economico rilevante pubblicare senza adeguata verifica
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