Cassazione Penale, Ordinanza n. 10905/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada. Con il primo motivo ha dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che il fatto fosse stato commesso nel 2019, come indicato nella citazione a giudizio, e non nel 2020 come ritenuto in sentenza. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha denunciato violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo che per integrare il reato occorresse la prova certa del fine di lucro e dell'esercizio organizzato dell'attività. Con il quarto motivo ha lamentato una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, richiamando gli artt. 111 Cost. e 495 c.p.p., ma senza specifiche allegazioni riferite al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa dalla Corte d'appello: l'anno 2019 era un refuso e il reato risultava consumato il 20 giugno 2020, con conseguente mancata maturazione della prescrizione. Ha parimenti dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, reputandoli generici e già confutati nei giudizi di merito: la fattispecie incriminatrice punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiannacchine già sanzionata amministrativamente, senza che rilevi la prova della ricezione di denaro o di altra utilità, che non è elemento costitutivo del reato. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo per assoluta genericità e difetto di correlazione con la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Integra il reato l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore o guardiannacchine da parte di soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo; non è elemento costitutivo la ricezione di denaro o altra utilità.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sul contraddittorio, ma il motivo è stato ritenuto generico e non correlato alla sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la doglianza è stata dichiarata generica e inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiannacchine, è sufficiente l'accertamento della condotta di esercizio non autorizzato dell'attività; non occorre la prova della materiale ricezione di denaro o di altra utilità, che non costituisce elemento della fattispecie.
- La circostanza che l'anno del fatto sia indicato erroneamente in un atto o in una parte della motivazione non è decisiva quando il giudice di merito accerti in modo univoco la data effettiva di consumazione del reato e, su tale base, escluda la prescrizione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in termini assolutamente generici e privo di specifica correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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