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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27941/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore pronunciata dal Tribunale di Catania su iniziativa del Pubblico Ministero. In reclamo ex art. 18 l. fall., l'interessato aveva sostenuto, tra l'altro, di non superare le soglie di fallibilità e di non essere stato ritualmente coinvolto nel procedimento prefallimentare perché, al momento della notifica della richiesta ex art. 7 l. fall. e del decreto di fissazione dell'udienza, sarebbe stato ristretto in carcere. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo rilevando che non era stata provata la circostanza della detenzione al momento della notifica e che, in ogni caso, emergeva un ingentissimo debito erariale (oltre 4 milioni di euro) non risultante annullato dal giudice tributario, sufficiente a integrare il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione dell'art. 18, comma 10, l. fall. per mancata valutazione delle scritture contabili e dei documenti decisivi ai fini del mancato superamento delle soglie di fallibilità; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 360, n. 5, c.p.c., riproponendo il vizio motivazionale sulla medesima questione; (3) violazione dell'art. 24 Cost. per non avere la Corte d'appello accolto la richiesta di trattazione in presenza dell'udienza camerale, tenutasi invece in forma cartolare. In memoria veniva anche riproposta la censura sulla ritualità della notifica dell'istanza di fallimento, asseritamente eseguita quando il ricorrente era recluso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava non sul mancato esame delle scritture contabili, ma sulla mancata prova dell'annullamento delle cartelle da cui risultava un debito erariale superiore alla soglia di fallibilità; pertanto era irrilevante verificare se quel debito fosse stato annotato in contabilità. La Corte ha anche osservato che dalla stessa difesa del ricorrente emergeva comunque l'esistenza di un debito ben superiore alla soglia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica allegazione del documento su cui si fondava la pretesa istanza di trattazione in presenza, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. È stata inoltre ritenuta tardiva la censura sulla ritualità della notifica dell'istanza di fallimento, perché sollevata solo in memoria. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata difesa delle parti intimate. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    il ricorso per cassazione non può essere accolto quando i motivi non si confrontano con la reale ragione decisoria del reclamo contro la sentenza di fallimento.

  • art. 7 l. fall.

    richiamato come atto la cui notifica era stata contestata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta tardiva o non specificamente provata.

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    il superamento della soglia del debito erariale integra il requisito di fallibilità rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di una censura motivazionale non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché non coglieva la decisiva ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con il decisum.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione, ma la doglianza è stata considerata inammissibile in quanto non pertinente al fondamento della decisione.

  • art. 24 Cost.

    la censura sul diritto di difesa è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un documento non specificamente allegato al ricorso e non rinvenibile in atti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il motivo che si fonda su un documento deve indicarlo e allegarlo specificamente nel ricorso; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare questioni diverse o irrilevanti rispetto al fondamento effettivo della decisione.
  • Ai fini della fallibilità, ciò che conta è l'effettiva esistenza del debito rilevante e non la sola sua annotazione nelle scritture contabili; una contestazione sulla contabilità è inutile se la decisione si fonda su un diverso e autosufficiente presupposto fattuale, quale la mancata prova dell'annullamento del credito erariale.
  • La parte che deduce in cassazione la mancata considerazione di un documento o di un'istanza processuale deve indicarlo e allegarlo specificamente nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza.
  • Le contestazioni nuove o tardivamente introdotte soltanto in memoria non possono essere prese in esame in cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto, quando ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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