Cassazione Penale, Ordinanza n. 34460/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio per il delitto di falsità personale. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta tenue.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che la motivazione di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando sia il fatto che le reali generalità dell'imputato furono accertate solo dopo attività della polizia giudiziaria, poiché gli operanti erano stati ingannati, sia lo spiccato dolo, collegato all'intenzione di sottrarsi all'applicazione di sanzioni amministrative. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della conferma di responsabilità per falsità personale.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete della condotta, non essendo sufficiente un apprezzamento atomistico o meramente formale.
Ai fini dell'art. 131-bis c.p. occorre considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla base di un singolo indice favorevole, ma richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze concrete della condotta.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto rilevano, in modo congiunto, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell'art. 133, comma 1, c.p.
- La particolare intensità del dolo e la finalizzazione della condotta a eludere controlli o sanzioni escludono normalmente la configurabilità della particolare tenuità del fatto.
- Quando il giudice di merito motiva in modo logico e coerente sulla non tenuità del fatto, il ricorso che sollecita una diversa valutazione di merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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