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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26999/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento disciplinare per gravi violazioni del codice deontologico (partecipazione ad un sistema di società 'cartiere', emissione e utilizzo di fatture false, elusione/evasione fiscale e ottenimento di finanziamenti tramite bilanci fittizi) riferite a fatti avvenuti tra il 2004 e il 2008 e già oggetto di procedimento penale (R.G.N.R. 1096/2006 Procura di Belluno) definito con sentenza del 2018 estintasi per prescrizione. Dopo la sospensione e la riapertura del procedimento disciplinare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha irrogato la sospensione dall'esercizio della professione per tre anni; il Consiglio Nazionale Forense ha confermato. In cassazione l'avvocato ha dedotto, in particolare, la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi della disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 247/2012 e ha contestato la valutazione delle prove e la rilevanza della sentenza penale di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del CNF che aveva respinto il reclamo e mantenuto la sanzione disciplinare della sospensione di tre anni. La Corte ha ritenuto applicabile, ai fatti commessi nel periodo 2004-2008, il regime prescrizionale previgente (art. 51 r.d. n. 1578/33) con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale e con interruzioni documentate; ha altresì affermato l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale (art. 54 legge 247/2012) e la possibilità, salvo formule assolutorie che escludano il fatto, di procedere a valutazioni autonome in sede deontologica. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; non sono state decise provviste particolari sulle spese di cassazione, ma è richiamata la possibile applicazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 in ordine al versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n. 247 del 2012 (art. 54 e art. 56)

    Art. 54 afferma l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale e prevede una sospensione facoltativa quando è indispensabile acquisire atti del processo penale. Art. 56 introduce un regime prescrizionale più favorevole (termine massimo di sette anni e sei mesi) ma la Corte ha ritenuto che tale regime non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge.

  • r.d. n. 1578/1933 (art. 44 e art. 51)

    Art. 51 stabiliva il termine prescrizionale quinquennale applicabile ai fatti anteriori alla legge 247/2012; in presenza di azione penale la decorrenza della prescrizione può essere sospesa o ripartire dal passaggio in giudicato della sentenza penale, e atti procedimentali successivi interrompono il termine.

  • d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis)

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevede la possibilità, in determinate condizioni, dell'applicazione di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione di tale contributo.

  • codice di procedura penale (riferimento all'art. 295 c.p.p. tramite art. 54 l. 247/2012)

    art. 295 c.p.p. (richiamato art. 54 l. 247/2012)

    La norma e le deroghe introdotte dalla legge professionale consentono in casi specifici la sospensione del procedimento disciplinare per acquisire elementi del processo penale, ma non impongono automatica subordinazione della valutazione disciplinare al giudizio penale.

Massime di principio

  • Per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 si applica, in linea generale, il regime prescrizionale previgente; la lex mitior introdotta dalla legge 247/2012 non trova automaticamente applicazione retroattiva al fine di estendere termini più favorevoli.
  • Quando su fatti antecedenti è stata esercitata azione penale, il dies a quo della prescrizione disciplinare può decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale; atti procedimentali successivi (adozione del capo di incolpazione, decreto di citazione, impugnazioni) possono interrompere la prescrizione.
  • La sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione non ha valore assolutorio e non impedisce, salvo formule assolutorie esplicite che escludano il fatto o la sua commissione da parte dell'imputato, l'accertamento di responsabilità in sede disciplinare.
  • Il giudice disciplinare ha autonomia di valutazione (principio del libero convincimento) e può acquisire e valutare elementi probatori emersi nel procedimento penale; il controllo di legittimità in Cassazione non può sostituirsi alla rivalutazione del merito se non in presenza di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
  • In un caso simile, per difendersi efficacemente, occorre contestare specificamente la qualità e la attendibilità delle prove nel procedimento disciplinare (non limitandosi a richiamare la prescrizione penale), e sollevare questioni di diritto precise e tipiche impugnabili in Cassazione (competenza, eccesso di potere, violazione di legge).

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