Cassazione Civile, Sentenza n. 26828/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa ad un contratto d'appalto per la ristrutturazione di una villa: l'appaltatore (Aprile) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo, il committente (Dorsch) opponeva chiedendo la nullità parziale delle opere eseguite senza titolo autorizzativo, la quantificazione dei vizi e dei relativi costi di ripristino, la dichiarazione di carenza di prova sul saldo richiesto e, in via riconvenzionale, il risarcimento danni per l'illegittima ritenzione dell'immobile dall febbraio 2004 all'ottobre 2008. In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto un credito a favore del committente. In appello la Corte di Roma ha riformato parzialmente, riconoscendo al committente un credito restitutorio e condannando l'appaltatore al pagamento di somme maggiori comprensive anche del danno da ritenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Aprile Mario, confermando la decisione della Corte d'appello di Roma. In particolare è stato ritenuto: legittima la procedura di discussione orale in sede d'appello; valida la notifica a mezzo legge n.53/1994 nonostante irregolarità formali; ammissibile e corretta la consulenza tecnica d'ufficio e l'acquisizione di documenti pubblici da essa compiuta; corretta la dichiarazione di nullità parziale del contratto relativamente al corpo di fabbrica "B" realizzato senza titolo autorizzativo; legittimo il riconoscimento di un credito restitutorio a favore del committente nella misura calcolata dalla Corte d'appello (euro 95.709,44) e legittimo il risarcimento del danno per illegittima ritenzione pari ad euro 85.500,00, quantificato equitativamente sul parametro del valore locativo mensile.
Norme richiamate
Consente al giudice d'appello, ove non regolata la fase pre-decisoria in forma scritta, di adottare la trattazione pre-decisoria orale; scelta procedurale rimessa alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in sede di legittimità.
Regola la trattazione pre-decisoria orale cui il giudice può ricorrere per decidere la causa quando non è stata prevista la fase scritta; utilizzata legittimamente dalla Corte d'appello.
Principio del contraddittorio nella formazione della prova; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio anche con acquisizioni documentali fatte dal consulente tecnico d'ufficio.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (notificazioni a mezzo avvocato)
La mancanza di una ripetizione manoscritta del nome sulla busta costituisce mera irregolarità procedurale se il nominativo del mittente è comunque rinvenibile nel piego; la notifica non è nulla se le informazioni essenziali risultano dall'avviso di ricevimento.
Regole sulla consulenza tecnica d'ufficio; il consulente può acquisire documenti necessari all'indagine, anche se non prodotti dalle parti, purché non diretti a provare i fatti principali spettanti alle parti.
Obbligo di motivazione della decisione; la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione in ordine alla nullità parziale e alla quantificazione dei crediti e delle detrazioni.
Norme sulla nullità del contratto e sulla causa; la Corte ha applicato i principi che distinguono la nullità totale dalla nullità parziale per opere eseguite senza titolo autorizzativo (totale difformità del corpo B).
Diritto di ritenzione: la Corte ha affermato che il diritto di ritenzione non può essere esercitato dall'appaltatore sulle opere costruite sul bene del committente, escludendo un legittimo diritto di ritenzione a favore dell'appaltatore nel caso di specie.
Onere della prova: la Corte ha ritenuto che le ammissioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo costituiscono confessione stragiudiziale e possono essere valorizzate ai fini probatori relativamente ai pagamenti dichiarati.
Regola la connessione delle domande e la trattazione simultanea delle questioni: la Corte ha ritenuto la domanda riconvenzionale (risarcimento per ritenzione) connessa al titolo dedotto in monitorio e dunque ammissibile e decidibile nel giudizio.
Principi in tema di responsabilità aquiliana e onere probatorio del danno: la Corte ha ritenuto provato il danno emergente e, in mancanza di prova puntuale, ha autorizzato la liquidazione equitativa tramite parametro locativo.
Massime di principio
- La scelta del giudice d'appello di adottare la trattazione orale (anziché una fase scritta di precisazione delle conclusioni) rientra nella sua discrezionalità e non implica automaticamente violazione del diritto di difesa, purché non sia dimostrato il concreto pregiudizio difensivo.
- Le notificazioni eseguite ai sensi della legge n.53/1994 non sono nulle per mere irregolarità formali della busta se il nominativo del mittente e le informazioni essenziali risultano comunque dal plico o dall'avviso di ricevimento.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti pubblici necessari all'accertamento tecnico, anche se non prodotti dalle parti, se tali documenti non servono a provare fatti principali che sono onere probatorio delle parti.
- Nel settore edilizio va distinta la difformità totale dalla difformità parziale rispetto ai titoli autorizzativi: la prima determina la nullità contrattuale dell'appalto, la seconda no; la valutazione richiede un esame complessivo e non meramente parcellare.
- Le ammissioni contenute in atti rivolti al giudice e notificati alla controparte (es. ricorso per decreto ingiuntivo) assumono valore di confessione stragiudiziale e possono essere valorizzate come elemento probatorio sui pagamenti dichiarati.
- L'appaltatore non può automaticamente esercitare un diritto di ritenzione sull'opera costruita su suolo del committente; in caso di illegittima ritenzione l'indennizzo può essere liquidato equitativamente, anche parametrando il danno al canone locativo di mercato.
- Le domande riconvenzionali connesse al rapporto oggetto dell'azione principale possono essere trattate insieme se esiste comunanza del rapporto giuridico di riferimento, ai fini di completezza della decisione.
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