Cassazione Civile, Sentenza n. 26835/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva respinto il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa. Esse chiedevano che fosse pronunciata la sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. (trasferimento di proprietà a fronte di preliminare e prezzo pagato), deducendo di aver adempiuto agli obblighi documentali e urbanistici e di aver pagato il prezzo, mentre l'atto definitivo non era stato stipulato per ipoteche non cancellate dalla venditrice. Contestavano altresì che la Corte d'appello avesse ritenuto formatosi giudicato interno sulla pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, escludendo così la possibilità di ottenere il trasferimento, e denunciavano violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa; inoltre eccepivano l'inammissibilità della memoria difensiva tardiva della parte resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (censura di violazione del diritto di difesa con richiamo agli artt. 101, 112, 183 e 359 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost.), ritenendo che l'art. 101 c.p.c. si riferisca alla rilevazione d'ufficio di nuovi fatti che modificano il quadro della lite e non all'attività interpretativa del giudice d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., travisamento della sentenza di primo grado) nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto che non fosse stata impugnata la pronuncia di risoluzione del contratto e che questa fosse divenuta irrevocabile; la Cassazione ha ritenuto che le ricorrenti, avendo chiesto in appello la sentenza di cui all'art. 2932 c.c., avevano implicitamente censurato la pronuncia di risoluzione e quindi non poteva essere dichiarato giudicato interno. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, con rinvio anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Riguarda la pronuncia che dispone il trasferimento della proprietà a fronte del preliminare e del pagamento del prezzo; nella specie la domanda di sentenza ai sensi dell'art. 2932 è stata interpretata come censura implicita della pronuncia di risoluzione del preliminare
art. 101 c.p.c.
Regola la rilevazione d'ufficio di circostanze nuove: la Corte ha chiarito che si applica a fatti/elementi che modificano il quadro fattuale della lite e non all'interpretazione degli atti di impugnazione compito del giudice d'appello
art. 324 c.p.c.
Norma sulla nullità della sentenza per travisamento: la censura relativa al travisamento della sentenza di primo grado è stata ritenuta fondata nella parte in cui la Corte d'appello ha svalutato l'atto di appello omettendo di ritenere devoluta la questione della risoluzione
art. 370 c.p.c.
Riguarda il termine per il controricorso: la questione della inammissibilità di una memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza è richiamata, con riferimento alla necessità del rispettivo controricorso nei termini
artt. 112, 183 e 359 c.p.c.
Richiamati dalle ricorrenti nella censura processuale sul diritto di difesa e sulle attività istruttorie e decisorie del giudice; la Corte ha valutato tali doglianze nel complesso rigettando la contestazione sul presupposto di rilevazione d'ufficio
art. 24 Cost.; art. 111 Cost.
Richiamate in relazione alla tutela del diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha escluso che vi sia stata violazione in senso tale da giustificare l'annullamento integrale per quella ragione specifica
Cass. n. 27140/2017 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare l'inammissibilità di memorie difensive tardive che introducano, in assenza di controricorso, nuove ragioni di resistenza; tale principio è stato evocato dalle parti ma la Suprema Corte ha valutato complessivamente l'ammissibilità delle eccezioni processuali
Cass. n. 11269/2023 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale per la delimitazione della portata dell'art. 101 c.p.c., secondo cui la rilevazione d'ufficio riguarda fatti che modificano il quadro fattuale e non l'interpretazione degli atti di impugnazione
Cass. n. 7499/2019 (giurisprudenza)
Riferimento secondo cui la Corte di cassazione può valutare direttamente dagli atti processuali se una determinata questione sia stata devoluta al giudice d'appello e se dunque sia venuto a formarsi il giudicato interno
Massime di principio
- La deduzione in appello di una domanda alternativa (es. sentenza ex art. 2932 c.c.) può costituire censura implicita di una pronuncia di risoluzione resa in primo grado: il giudice di legittimità verifica dagli atti se la questione è stata effettivamente devoluta e non è vincolato all'interpretazione data dal giudice d'appello
- L'art. 101 c.p.c. limita la rilevazione d'ufficio a circostanze fattuali nuove che modificano il quadro della lite; non si applica per giustificare la riapertura del contraddittorio quando il punto riguarda l'interpretazione dell'atto di impugnazione
- Una corte d'appello non può dichiarare formatosi giudicato interno su una determinata statuizione se dall'atto di impugnazione risulta che quella questione è stata impugnata, nemmeno in via implicita
- Memorie difensive depositate tardivamente e privi di controricorso possono essere ritenute inammissibili: le parti devono rispettare i termini per il controricorso o perdere la possibilità di introdurre nuove ragioni di resistenza
- In caso di errore di interpretazione della devoluzione delle questioni da parte della corte d'appello, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per nuovo esame in diversa composizione
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