Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16476/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguardava due buoni postali fruttiferi ordinari serie "O" acquistati tra il 1983 e il 1984. I titolari avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente al valore dei titoli calcolato secondo le condizioni originariamente stampate sui buoni. La società emittente aveva proposto opposizione, sostenendo che ai titoli dovesse applicarsi la disciplina introdotta dal D.M. 13 giugno 1986, che aveva modificato i rendimenti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che la variazione dei tassi fosse efficace solo se le nuove tabelle fossero state messe a disposizione presso gli uffici postali, e che tale adempimento non fosse stato provato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 del d.P.R. 156/1973, dell'art. 6 del D.M. 13 giugno 1986 e delle norme processuali sull'appello, sostenendo che la variazione del tasso fosse legittimamente opponibile ai risparmiatori per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che la disponibilità delle tabelle negli uffici postali non fosse una condizione di efficacia della modifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione secondo cui, in base all'art. 173 del codice postale e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la modifica dei tassi dei buoni postali poteva validamente operare mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge a sostegno dei motivi di ricorso.

  • art. 113 c.p.c.

    È stata richiamata nel primo motivo quale parametro asseritamente violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    È stata richiamata nel primo motivo quale parametro asseritamente violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 173 d.P.R. 156/1973

    "per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali"

    La Corte ha ribadito che la norma consente la variazione del tasso dei buoni già emessi tramite decreto ministeriale e che la conoscenza della modifica è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la disponibilità delle tabelle presso gli uffici postali ha funzione diversa, di mera agevolazione del controllo da parte del risparmiatore.

  • art. 6 D.M. 13 giugno 1986

    È stato considerato il decreto che ha modificato i rendimenti dei buoni postali e che, secondo la Corte, è efficace come veicolo integrativo del precetto primario in forza della delega contenuta nell'art. 173.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato nel secondo motivo in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla circostanza della messa a disposizione delle tabelle.

  • Cass. S.U. n. 3963/2019

    È stata assunta come precedente decisivo: ha chiarito che la variazione dei tassi dei buoni postali è legittimamente opponibile ai risparmiatori quando il decreto ministeriale è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

  • Corte cost. n. 26/2020

    È stata richiamata come conferma della legittimità costituzionale del meccanismo di modifica dei tassi tramite decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria delega espressamente a un decreto ministeriale la modifica del contenuto economico di un rapporto, la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a rendere efficace la variazione nei confronti dei destinatari, se così prevede il sistema normativo di settore.
  • La previsione di tabelle o documentazione resa disponibile presso gli uffici al pubblico può avere funzione informativa e di controllo del credito, ma non coincide necessariamente con una condizione di efficacia della modifica del rapporto.
  • In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la decisione di merito che subordini l’efficacia di una modifica normativa a un onere informativo non previsto dalla disciplina di settore.
  • Quando un motivo è accolto e risulta assorbente, gli ulteriori motivi non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.