Cassazione Penale, Ordinanza n. 22192/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3 e ha rideterminato la pena in mesi nove e giorni dieci di reclusione per i residui reati di cui agli artt. 110 c.p. e 5 d.lgs. 74/2000 (capo 1) e di cui agli artt. 110 c.p. e 10 d.lgs. 74/2000 (capo 2). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato che la Corte territoriale gli avesse attribuito la qualifica di amministratore di fatto della società, sostenendo di essere invece un mero esecutore materiale delle volontà dell'amministratore di diritto e di essersi limitato a tenere i contatti con le ditte ed eseguire gli ordini impartiti da quest'ultimo. La censura mirava, in sostanza, a una diversa lettura delle prove testimoniali e delle dichiarazioni rese dall'imputato, già valorizzate dai giudici di merito per inferire il ruolo gestionale effettivo del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo ipotetico e generico e che, nella sostanza, mirasse a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una nuova lettura degli elementi di fatto già logicamente e correttamente apprezzati dalla Corte d'appello. È stata ritenuta immune da censure la motivazione di merito, che aveva valorizzato le deposizioni dei testi indicati e le stesse dichiarazioni dell'imputato per desumere la qualifica di amministratore di fatto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nei reati residui contestati
norma incriminatrice del reato residuo indicato al capo 1
norma incriminatrice del reato residuo indicato al capo 2
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta il pagamento delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007
richiamata per il principio secondo cui il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata con riferimento all'onere di versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità, salvo esclusione della colpa del ricorrente
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di prova e di rivalutazione del merito già compiuta in modo logico e non manifestamente illogico dal giudice di appello.
- La qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto può essere desunta dal giudice di merito da un complesso di elementi probatori convergenti, comprese le deposizioni testimoniali sul ruolo effettivamente svolto nella gestione societaria e le stesse dichiarazioni dell'interessato.
- La motivazione del giudice di merito sulla qualifica soggettiva dell'agente non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione logica ed esaustiva e non presenti vizi riconducibili al controllo di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.
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