Cassazione Civile, Ordinanza n. 18514/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni soci di una società a responsabilità limitata posta in liquidazione erano stati convenuti in giudizio da altri ex soci/creditori, i quali, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per somme versate in favore di un istituto bancario nell’interesse comune, avevano chiesto anche l’accertamento della simulazione assoluta di due atti dispositivi: la costituzione di una società in accomandita semplice con conferimento di beni e la successiva cessione, da un coniuge all’altro, della quota di metà di un immobile destinato a casa familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda di simulazione della cessione immobiliare, valorizzando la mancata prova del pagamento del prezzo, la relazione familiare tra le parti, l’irrisorietà del corrispettivo e il permanere, in capo al cedente, del pagamento di rate di mutuo e oneri di costruzione anche dopo il trasferimento. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibili le nuove produzioni documentali e rigettando gli appelli. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per non avere considerato il prezzo originario di acquisto del bene e quindi l’inidoneità dell’asserita irrisorietà del prezzo di cessione; (2) omesso esame e violazione delle stesse norme per non avere considerato la demolizione dell’immobile e il fatto che, al momento della cessione, la ricostruzione non era ancora iniziata, oltre alla circostanza dell’ipoteca e del mutuo intestato alla sola acquirente; (3) omesso esame e violazione delle stesse norme per non avere valorizzato i successivi comportamenti della cessionaria, indicativi dell’effettivo acquisto; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l’erronea valorizzazione del contributo del cedente alle spese di ricostruzione; (5) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale costruito un ragionamento presuntivo e travisato le risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e comunque infondate le doglianze in diritto, osservando che il giudice di merito non aveva fondato la decisione su una singola presunzione, ma su un insieme di elementi istruttori, tra cui soprattutto la mancata prova del pagamento del prezzo, elemento non specificamente censurato. Ha inoltre ribadito che il terzo creditore può far valere la simulazione anche se il proprio credito non è anteriore all’atto simulato e che le critiche alla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d’appello che aveva già confermato la declaratoria di simulazione della cessione immobiliare. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e infondate le doglianze sulla violazione delle presunzioni semplici e sulla valutazione delle prove, rilevando che la decisione di merito si fondava su più rationes decidendi autonome, tra cui la mancata prova del pagamento del prezzo, non specificamente attaccata. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per chiarire che il giudice di merito non aveva elaborato una presunzione illogica, ma aveva valutato complessivamente gli elementi istruttori.
le presunzioni semplici sono utilizzabili solo come metodo di valutazione degli elementi probatori; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del merito una lettura alternativa delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme; le doglianze di violazione di legge non possono risolversi nella richiesta di nuova valutazione del fatto.
il "fatto" rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. è un fatto storico principale o secondario, non una questione o una singola risultanza istruttoria.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la stessa è soggetta a regola legale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere dedotto per contestare singole questioni, singoli elementi istruttori o una diversa lettura complessiva delle prove.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non è specificamente censurata, il ricorso è inammissibile o comunque infondato rispetto alla statuizione complessiva.
- La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio: il controllo di legittimità non consente di sostituire al ragionamento del giudice di merito una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La prova della simulazione può essere desunta da un insieme di elementi convergenti, quali la mancanza di prova del pagamento del prezzo, l’irrisorietà del corrispettivo, i rapporti personali tra le parti e il permanere di comportamenti incompatibili con l’effettivo trasferimento del bene.
- Il terzo creditore è legittimato a far valere la simulazione dell’atto compiuto dal proprio debitore anche se il suo credito non è anteriore all’atto simulato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, travisamento del regime legale della prova o attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento.
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