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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13626/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di finanziamento/credito nei quali venivano contestati, in via di ripetizione dell'indebito, interessi ultralegali superiori al tasso soglia e capitalizzazione trimestrale. I debitori avevano agito contro l'istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e la restituzione delle somme pagate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, osservando che per quei crediti era stata avviata ed eseguita una procedura di espropriazione immobiliare conclusasi con ordinanza di conversione del pignoramento regolarmente adempiuta, con conseguente preclusione a rimettere in discussione il quantum stabilito in sede esecutiva. In appello i soccombenti sostenevano che il pagamento eseguito per conversione era stato effettuato solo per evitare la vendita degli immobili e non valeva come riconoscimento del debito né sanava le nullità negoziali; inoltre affermavano che l'intangibilità dell'ordinanza di conversione avrebbe potuto riguardare solo l'importo fissato per la conversione e non anche somme asseritamente indebitamente riscosse al di fuori del processo. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di appello non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla necessità di far valere eventuali contestazioni sul credito mediante i rimedi oppositivi nel processo esecutivo e non con una successiva azione di ripetizione di indebito dopo la chiusura della procedura. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., lamentando che l'appello sarebbe stato ritenuto erroneamente inammissibile pur avendo censurato la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato il principio di specificità dei motivi di appello: l'impugnazione non conteneva una critica idonea a scardinare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, perché non contestava davvero la preclusione derivante dalla definizione della procedura esecutiva e dall'ordinanza di conversione, ma si limitava a prospettare una tesi non pertinente sulla sola entità del pagamento effettuato per evitare la vendita. La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, una volta chiuso il procedimento esecutivo, il soggetto espropriato non può proporre azione di ripetizione di indebito per contestare, per ragioni sostanziali, quanto riscosso dal creditore procedente o intervenuto, dovendo eventuali contestazioni essere fatte valere con gli strumenti oppositivi nel processo esecutivo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dei motivi di appello; individuazione del quantum appellatum e della parte argomentativa idonea a confutare la decisione impugnata

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, accompagnata da una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza, ma il motivo deve essere idoneo a incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. dedotta nel ricorso

    È stato il parametro formale invocato per censurare l'errore della Corte d'appello nella declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il motivo deve individuare con chiarezza i capi e le questioni contestate e deve anche contenere una critica argomentata alle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione; la sola riproposizione di tesi generiche o non confrontate con la ratio decidendi non è sufficiente.
  • La specificità del motivo di appello si valuta in termini di effettiva capacità confutatoria: il motivo è specifico solo se, ipotizzato come fondato, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica.
  • In tema di esecuzione forzata, la chiusura del procedimento esecutivo, pur non producendo giudicato in senso tecnico, attribuisce stabilità al risultato raggiunto e impedisce al debitore di proporre successivamente azione di ripetizione di indebito per contestare per motivi sostanziali quanto pagato al creditore procedente o intervenuto; le contestazioni sul credito vanno fatte valere con i rimedi oppositivi nel processo esecutivo.
  • La contestazione del quantum preteso in sede esecutiva deve essere introdotta tempestivamente nel medesimo procedimento, perché la successiva azione restitutoria non può essere usata per aggirare le preclusioni derivanti dalla definizione dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataMutuo
RamiProcesso civileEsecuzioniBancario e finanziario
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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