Cassazione Penale, Sentenza n. 31624/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/07/2021 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe respinto la richiesta basandosi sull'inadeguatezza dell'attività volontaria proposta a causa della sua grave invalidità, senza valutare adeguatamente la positiva evoluzione della sua personalità e la possibilità di reinserimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui la concessione di misure alternative richiede non solo l'assenza di elementi negativi ma anche elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole rispetto alla prova e alla prevenzione della recidiva. Nel caso concreto la decisione di merito è stata ritenuta adeguatamente motivata: il Tribunale aveva valutato le condizioni fisiche e di salute del condannato (pregresso ictus del 2017 con invalidità al 100%, amnesia transitoria, necessità di riabilitazione) che rendono non praticabile un programma di messa alla prova efficace; aveva parimenti rilevato che l'attività volontaria proposta dall'associazione "Bethel" (otto ore settimanali) confermava l'impossibilità di svolgere impegni più significativi e richiamato un precedente rigetto del 20/10/2020. La Corte ha inoltre ricordato che nulla osti allo svolgimento di attività di volontariato in costanza di detenzione domiciliare previa autorizzazione. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Esecuzione penale)
La Corte interpreta l'art. 47 nel senso che per concedere misure alternative occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla messa alla prova e sulla prevenzione della recidiva; non è sufficiente l'assenza di elementi ostativi.
Tale disposizione, che consente la dichiarazione di inammissibilità de plano quando la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, non è applicabile al caso di affidamento in prova al servizio sociale per mera mancanza di allegazione di un'attività lavorativa, trattandosi di elemento valutabile unitamente ad altri dati della personalità.
Richiamato come norma processuale relativa all'opposizione avverso l'ordinanza che negava l'affidamento (precedente rigetto del 20/10/2020).
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Costituzione / Giurisprudenza costituzionale
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi ostativi la sanzione può essere comunque imposta.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione richiede non soltanto l'assenza di ostacoli legali, ma elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla messa alla prova e sulla prevenzione della recidiva.
- La mancanza di un'occupazione lavorativa stabile non costituisce di per sé motivo ostativo all'affidamento in prova; l'attività lavorativa è un parametro valutabile insieme ad altri elementi della personalità e del comportamento post-fatto.
- Le condizioni di salute e l'effettiva capacità di svolgere il programma di messa alla prova (anche in termini di impegno fisico e continuità) possono legittimamente giustificare il diniego dell'affidamento se rendono impraticabile il percorso rieducativo richiesto.
- Un'attività volontaria molto limitata (es. poche ore settimanali) può essere ritenuta insufficiente a provare la concreta praticabilità del programma di affidamento, purché la valutazione sia motivata su dati oggettivi.
- La Corte di cassazione non procede a una rivalutazione in fatto del merito ma verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito; contestazioni generiche non sono idonee a rimuovere l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso è prevista la condanna alle spese e, salvo elementi esimenti, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la sussistenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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