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Sentenza

Sentenza n. 1025/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 558/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 558/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 14 febbraio 2025, ed è stato notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva; tale efficacia è stata provata mediante attestazione della cancelleria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente qualora questa non esegua l'ordine giudiziale entro il termine assegnato.
  • L'esecuzione del decreto ingiuntivo deve tenere conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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