Sentenza n. 1025/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 558/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 558/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 14 febbraio 2025, ed è stato notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva; tale efficacia è stata provata mediante attestazione della cancelleria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente qualora questa non esegua l'ordine giudiziale entro il termine assegnato.
- L'esecuzione del decreto ingiuntivo deve tenere conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →