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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38766/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le sorelle Destro impugnano la riforma parziale della sentenza di assoluzione (Tribunale di Padova 28/01/2019) operata dalla Corte di Appello di Venezia, che le ha dichiarate responsabili agli effetti civili per il reato previsto dall'art. 378 c.p. (dichiarazioni che avevano scagionato Elizei Siamak Salimi dall'accusa di lesioni nei confronti di Filippi). Hanno dedotto tre motivi principali: (1) censura circa la menzione della prescrizione del reato (art. 648, comma 2 c.p.p.); (2) violazione del principio di confutazione specifica e mancata rinnovazione delle prove dichiarative nonché assenza della motivazione rafforzata richiesta quando si riforma un'assoluzione; (3) mancata valutazione/determinazione della prova decisiva rappresentata dal video delle telecamere di sicurezza, che secondo il primo giudice confermava l'assenza delle ricorrenti durante la colluttazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo come aspecifico (rilevando che la menzione della prescrizione nell'impugnata era conforme alla normativa e che la prescrizione non dimostra automaticamente pregiudizio ammissibile ai sensi dell'art. 568, comma 4 c.p.p.). Ha invece accolto i secondo e terzo motivi: ha ritenuto che la Corte d'appello, pur riformando l'assoluzione in ordine agli effetti civili, non abbia compiuto la necessaria rinnovazione dell'istruttoria né fornito una confutazione specifica e approfondita degli argomenti decisivi della sentenza assolutoria (inclusa la valutazione delle dichiarazioni difensive e del video), violando i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'appello è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello; la Corte di Cassazione ha inoltre disposto che venga regolamentata la questione delle spese anche per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Norma relativa al fatto contestato (dichiarazioni con le quali le imputate avrebbero scagionato un terzo). La Cassazione riporta la fattispecie come oggetto del processo ma non entra nel merito della sua qualificazione sostanziale in questa decisione.

  • art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla menzione dell'intervenuta prescrizione nell'impugnata: la Corte osserva che il giudice d'appello può comunque esaminare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili anche se, nel frattempo, si è estinto il reato per prescrizione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'interesse richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione deve essere concreto e volto a rimuovere un pregiudizio effettivo; la censura sulla prescrizione non ha mostrato come la sua rimozione inciderebbe concretamente sulla decisione impugnata.

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Norma evocata come base per il rinvio a nuovo giudizio al giudice civile competente per valore e in grado d'appello, dopo l'annullamento limitato agli effetti civili.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione, anche limitatamente agli effetti civili, è obbligata a confutare in modo specifico e approfondito i principali argomenti della decisione assolutoria; non è sufficiente una motivazione meramente sintetica o l'attribuzione di maggiore affidabilità a determinate prove senza affrontare le ragioni opposte.
  • Quando la decisione di appello si fonda sul medesimo compendio probatorio del primo grado, il giudice d'appello deve valutare se sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria (in particolare delle prove dichiarative) e, se non la esegue, deve spiegare le ragioni della scelta e fornire una motivazione rafforzata per il ribaltamento.
  • La presenza di un filmato o di altra prova ritenuta decisiva dal primo giudice impone al giudice di merito successivo di esaminarla esplicitamente e di spiegare in che modo essa sia stata valutata diversamente rispetto alla decisione assolutoria; la semplice omissione o valutazione sommaria può condurre a cassazione.
  • L'intervenuta prescrizione del reato nel corso dell'appello non impedisce automaticamente al giudice di accertare la responsabilità limitata agli effetti civili e di condannare al risarcimento, ma l'eventuale menzione della prescrizione deve essere contestualizzata e la parte che impugna deve dimostrare un interesse concreto alla rimozione del presunto pregiudizio materiale.
  • In caso di accertati vizi motivazionali che incidono sugli effetti civili, la Cassazione può annullare la pronuncia limitatamente a tali effetti e rinviare al giudice civile competente per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale chiedere espressamente, in sede di appello, eventuali attività istruttorie (es. rinnovazione delle prove, acquisizione di filmati) e, se si ottiene una riforma, vigilare che la nuova decisione affronti puntualmente e in modo motivato le argomentazioni su cui si fondava l'assoluzione.

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