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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04721/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all'anno 2010, emesso nei confronti della società contribuente e poi annullato in appello dalla commissione tributaria regionale. La società aveva ottenuto l'accoglimento del gravame sul rilievo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, venisse meno il presupposto della soggettività passiva del centro di trasmissione dati e quindi anche l'obbligazione solidale fatta valere dall'amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 327 c.p.c., assumendo tardiva la proposizione dell'appello oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la commissione regionale avesse erroneamente ricondotto un fascicolo ad una sentenza diversa, con conseguente confusione sull'oggetto dell'impugnazione; 3) violazione degli artt. 3 d.lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, per non aver correttamente interpretato la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 sulla legittimazione passiva del bookmaker e sulla ripartizione del tributo tra bookmaker e ricevitoria. La società resistente ha depositato controricorso e memoria, insistendo anche sull'inapplicabilità dell'IVA ai concorsi pronostici e chiedendo la rimessione della causa alla sezione quinta.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendoli infondati: ha escluso che l'appello fosse tempestivo solo in astratto, ma ha comunque affermato che il motivo non coglieva un vizio idoneo a determinare la cassazione; ha inoltre ritenuto non decisivo e non sindacabile in sede di legittimità l'asserito errore della commissione regionale nella ricostruzione della duplicazione dei fascicoli. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando la propria giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018: per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica sulle scommesse non grava sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, ma sui bookmaker, con o senza concessione, dovendosi leggere la pronuncia costituzionale nel senso che la dichiarazione di illegittimità colpisce soltanto la previsione che faceva ricadere il tributo sulle ricevitorie in mancanza di possibilità di traslazione dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi dalla pubblicazione

    Il termine lungo per impugnare è stato richiamato come parametro della dedotta tardività dell'appello; la censura, tuttavia, è stata respinta nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato richiamato quale parametro della censura di violazione di legge proposta con il terzo motivo.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza e del procedimento con il primo motivo.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    È stato invocato dalla ricorrente per lamentare un omesso esame e un errore nella ricostruzione dell'oggetto dell'appello nel processo tributario.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È la norma sull'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la cui portata soggettiva è stata letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della giurisprudenza di legittimità successiva.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010

    È stata interpretata come disposizione di natura interpretativa, applicabile anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore, nei limiti precisati dalla Corte costituzionale.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La Corte ha richiamato Cass. 25450/2021 per affermare che l'imposta unica sulle scommesse non contrasta con tale disposizione, perché non ha natura di imposta sul volume d'affari.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva non va ricostruita in modo atomistico sulla sola ricevitoria o sul solo bookmaker, ma tenendo conto della partecipazione di entrambi alla realizzazione del presupposto impositivo e della disciplina dei rapporti economici tra loro.
  • Per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica non può gravare sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione quando il quadro contrattuale e normativo non consenta la traslazione dell'imposta; in tali casi la pretesa va riferita al bookmaker.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, letta sistematicamente, non elimina in assoluto la soggettività passiva dei bookmaker, ma circoscrive l'illegittimità alla parte della disciplina che faceva ricadere il tributo sulle ricevitorie in assenza di effettiva possibilità di riversamento del carico fiscale.
  • Nel giudizio di legittimità, un'asserita inesattezza del giudice di merito nella ricostruzione materiale di fascicoli o duplicazioni processuali non è sindacabile se non si traduce in un vizio giuridicamente rilevante e decisivo.
  • La non assimilabilità dell'imposta unica sulle scommesse a un'imposta sul volume d'affari esclude il contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA, poiché il tributo colpisce l'importo scommesso e non il valore aggiunto delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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