Ordinanza n. 239/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva dell’ordinanza di sgombero n. 9 del 16 agosto 2021 e dell’ingiunzione del 7 ottobre 2021, prot. 23355, di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 c.n.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero e ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 c.n.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza di sgombero n. 9 del 16 agosto 2021 e l'ingiunzione del 7 ottobre 2021, prot. 23355, con cui il Comune di Locri gli ha intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 1174 c.n. Nel corso dell'esame dell'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e del consolidato orientamento giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Alle parti, assenti all'udienza, è stata assegnata la facoltà di depositare memorie sulla questione entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, se anteriore.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha adottato una decisione definitiva sulla giurisdizione. Ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente all'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e ha instaurato il contraddittorio sulla relativa questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti sette giorni per il deposito di memorie. Il dispositivo si limita a recepire quanto disposto in motivazione e ordina la comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria oggetto dell'ingiunzione impugnata.
Richiamato dal Collegio quale disposizione rilevante ai fini del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alle sanzioni amministrative pecuniarie.
Applicato per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio prima della decisione.
Richiamato nel contesto processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile questione di giurisdizione non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di depositare memorie prima di decidere, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- L'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento avente a oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria può rientrare, in base alla disciplina applicabile e al riparto di giurisdizione richiamato dall'art. 22 della legge n. 689/1981, nella cognizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo; la questione deve essere verificata dal giudice adito prima della decisione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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