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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31647/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di insinuazione al passivo proposta da una società che aveva corrisposto, nelle fatture dell'energia elettrica consumata, somme addebitate a titolo di addizionale provinciale sulle accise ex art. 6 del d.l. n. 511 del 1988. Il giudice delegato aveva escluso il credito; l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. era stata invece accolta dal Tribunale di Roma, che aveva ammesso il credito in chirografo ritenendo che il consumatore finale potesse agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, anche se fallito. Il fallimento ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio unionale di effettività della tutela e delle norme sul rimborso delle accise e sulla procedura fallimentare: sostiene che, in presenza di insolvenza del fornitore, il consumatore avrebbe un'azione esclusiva o quantomeno necessaria verso l'Erario, con conseguente difetto di legittimazione passiva del fallimento nella verifica del passivo; aggiunge la censura di violazione delle regole del giusto processo. In subordine chiede rinvio pregiudiziale alla CGUE o questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. 504/1995.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati i motivi perché, alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale eurounitario, nazionale e costituzionale, l'azione diretta del consumatore verso lo Stato per il rimborso delle accise è solo una facoltà eccezionale e alternativa, esperibile solo quando la domanda verso il fornitore sia impossibile o eccessivamente դժվարosa; non diventa un obbligo del consumatore per il solo fatto che il fornitore sia assoggettato a fallimento. Nel rapporto civilistico tra consumatore e fornitore fallito resta dunque ammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e la verifica del passivo del fallimento. Le questioni di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale sono dichiarate non rilevanti. Spese compensate per la novità e complessità della questione; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 511/1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale e successivamente abrogata; il contrasto con la direttiva 2008/118/CE comporta la caducazione della causa giustificatrice della prestazione nei rapporti tra consumatore e fornitore.

  • art. 14 d.lgs. 504/1995

    prevede il rimborso dell'accisa indebitamente pagata e disciplina il rimborso al soggetto obbligato al pagamento quando, a seguito di sentenza, sia condannato a restituire a terzi somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa; la Corte lo considera rilevante solo per il rapporto tributario fornitore-Erario.

  • art. 2033 c.c.

    costituisce la base dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo esercitabile dal consumatore finale contro il fornitore che abbia incassato somme non dovute a titolo di rivalsa.

  • art. 19 TUE

    invocato dal ricorrente in relazione al principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale, ma ritenuto non idoneo a escludere l'azione civilistica verso il fornitore fallito.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dal ricorrente come parametro dell'effettività della tutela, ma la Corte esclude che imponga l'esclusiva azione contro l'Erario in luogo di quella verso il fornitore.

  • artt. 52, 96, 98 e 99 del R.D. 267/1942

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra verifica del passivo e rimborso delle accise, ma la Corte ritiene la questione priva di incidenza sull'azione civilistica tra consumatore e fallimento.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di somme addebitate al consumatore a titolo di imposta o addizionale indebitamente applicata, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere proposta nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento in rivalsa, anche se questo sia fallito e l'accertamento avvenga nel passivo concorsuale.
  • L'azione diretta verso l'Erario per il rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione è rimedio eccezionale e facoltativo, non sostitutivo né obbligatorio rispetto all'azione contro il fornitore; presuppone l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire utilmente verso il venditore o fornitore.
  • Le difficoltà del fornitore nel recuperare dall'amministrazione finanziaria quanto restituito al consumatore attengono al distinto rapporto tributario e non incidono sulla legittimazione passiva del fornitore nel rapporto civilistico di ripetizione dell'indebito.
  • Quando una norma interna istitutiva del tributo è dichiarata incompatibile con il diritto UE o incostituzionale, nei rapporti tra solvens e accipiens viene meno retroattivamente la causa della prestazione, con conseguente azionabilità della ripetizione dell'indebito.
  • Le questioni di rinvio pregiudiziale alla CGUE o di legittimità costituzionale sono non rilevanti se la soluzione della controversia dipende da un principio già chiarito dalla giurisprudenza unionale, di legittimità e costituzionale, applicabile al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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