Cassazione Civile, Ordinanza n. 33471/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di apertura di credito in conto corrente intrattenuti con un istituto bancario, nei quali erano state contestate clausole di determinazione del tasso di interesse e di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune clausole e, per altri rapporti sorti dopo il 9 luglio 1992, aveva applicato l'art. 117 T.U.B. In appello la società correntista aveva chiesto anche di escludere la capitalizzazione periodica degli interessi e di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla banca. La corte d'appello ha respinto il gravame aderendo alla consulenza tecnica integrativa, che evidenziava comunque un saldo a debito della società. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata impugnazione della banca e dalla conseguente acquiescenza alla ricostruzione contabile favorevole alla ricorrente; 2) violazione dell'art. 120 TUB e omesso esame del fatto relativo all'asserita insussistenza delle condizioni per l'adeguamento previsto dall'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con riflessi sul termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione; 3) nuovamente omesso esame del fatto relativo alla mancata riproposizione in appello dell'eccezione di prescrizione da parte della banca; 4) violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale recepito un conteggio fondato sulla prescrizione nonostante l'eccezione non fosse stata ritualmente riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate sull'art. 360, n. 5, c.p.c. e su dedotte violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle risultanze contabili e l'adesione della corte d'appello a una delle ricostruzioni tecniche del rapporto dare/avere, tema estraneo al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre rilevato che il motivo sulla prescrizione era privo di specificità e non dimostrava che la decisione impugnata si fondasse davvero sull'accoglimento dell'eccezione, essendo invece la comparsa di costituzione in appello stata considerata tardiva e quindi non esaminabile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte, di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede specifiche argomentazioni che mettano a confronto la decisione impugnata con la norma asseritamente violata; il mero richiamo generico a precedenti non basta.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la contestazione della valutazione delle prove o dell'adesione a una diversa ricostruzione contabile.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando e localizzando gli atti processuali e le circostanze su cui si fondano le censure.
Le eccezioni non riproposte in appello non possono essere valutate; nel caso concreto la Corte ha comunque escluso che la ratio decidendi poggiasse sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
La denuncia di ultrapetizione non è fondata se la decisione impugnata non si è pronunciata su una questione non devoluta, ma ha semplicemente recepito una ricostruzione contabile.
Richiamato nel contesto dell'applicazione del tasso di interesse ai rapporti sorti dopo il 9 luglio 1992.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della capitalizzazione e dell'adeguamento ai criteri della delibera CICR.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
La ricorrente sosteneva che mancassero le condizioni per l'adeguamento; la Corte di cassazione non entra nel merito, perché reputa la censura inammissibile.
Per l'appello introdotto nel 2014, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se la sentenza di appello non si distacca dal ragionamento del primo giudice e non sono indicate le ragioni di fatto diverse delle due decisioni.
Richiamato per la proposta di definizione camerale e per la decisione conforme alla proposta.
Norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione del ricorso.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Applicata la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata in ragione della decisione conforme alla proposta.
Richiamato insieme al terzo comma per la condanna aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la preferenza accordata dal giudice di merito a una determinata consulenza tecnica; esso presuppone l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Il vizio di violazione di legge è inammissibile se non è accompagnato da un confronto puntuale tra la norma invocata e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, con indicazione specifica del contrasto denunciato.
- La censura in cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza: occorre indicare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la Corte non può svolgere il controllo richiesto.
- Non è configurabile ultrapetizione quando il giudice si limita ad aderire a una ricostruzione contabile o tecnica già presente nel processo, senza decidere su una questione nuova o estranea al devoluto.
- Quando la corte di merito ha dichiarato tardiva la costituzione in appello di una parte, non può fondarsi la critica in cassazione sulla mancata riproposizione di eccezioni che quella parte non era processualmente ammessa a coltivare; in ogni caso occorre dimostrare che la ratio decidendi si basi davvero su tale eccezione.
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