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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33615/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dalla motivazione il reato base oggetto del giudizio, ma solo la contestazione e applicazione della recidiva in relazione alla sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 dicembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge e il vizio di motivazione nella applicazione della circostanza aggravante della recidiva. In sostanza, si censurava la valutazione della Corte territoriale sulla recidiva, ritenuta erronea e carente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non era consentita in sede di legittimità e che, comunque, era manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi consolidati: la recidiva non può essere desunta solo dalla gravità dei fatti o dall'arco temporale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., al fine di verificare se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto e un fattore criminogeno rilevante; la sentenza impugnata aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato come indice di maggiore pericolosità sociale e riprovevolezza.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il parametro cui il giudice deve ancorare la valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ai fini dell'apprezzamento della recidiva e della maggiore o minore pericolosità del soggetto.

  • art. 99 c.p.

    Norma implicitamente richiamata quale base della circostanza aggravante della recidiva oggetto di censura, la cui applicazione deve essere motivata in concreto e non in base a criteri meramente astratti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di recidiva, la valutazione del giudice di merito non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sulla loro collocazione temporale, ma deve essere condotta in concreto, sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il nesso tra il nuovo reato e i precedenti penali.
  • La recidiva è correttamente motivata quando il giudice valorizza precedenti penali significativi e li collega a una maggiore pericolosità sociale e a una perdurante inclinazione al reato, mostrando che la pregressa condotta criminosa ha inciso come fattore criminogeno.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del giudizio di merito sulla recidiva, se la motivazione della sentenza impugnata è coerente con i principi di diritto applicabili.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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