Cassazione Penale, Ordinanza n. 33615/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dalla motivazione il reato base oggetto del giudizio, ma solo la contestazione e applicazione della recidiva in relazione alla sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 dicembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge e il vizio di motivazione nella applicazione della circostanza aggravante della recidiva. In sostanza, si censurava la valutazione della Corte territoriale sulla recidiva, ritenuta erronea e carente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non era consentita in sede di legittimità e che, comunque, era manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi consolidati: la recidiva non può essere desunta solo dalla gravità dei fatti o dall'arco temporale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., al fine di verificare se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto e un fattore criminogeno rilevante; la sentenza impugnata aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato come indice di maggiore pericolosità sociale e riprovevolezza.
Norme richiamate
È il parametro cui il giudice deve ancorare la valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ai fini dell'apprezzamento della recidiva e della maggiore o minore pericolosità del soggetto.
Norma implicitamente richiamata quale base della circostanza aggravante della recidiva oggetto di censura, la cui applicazione deve essere motivata in concreto e non in base a criteri meramente astratti.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di recidiva, la valutazione del giudice di merito non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sulla loro collocazione temporale, ma deve essere condotta in concreto, sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il nesso tra il nuovo reato e i precedenti penali.
- La recidiva è correttamente motivata quando il giudice valorizza precedenti penali significativi e li collega a una maggiore pericolosità sociale e a una perdurante inclinazione al reato, mostrando che la pregressa condotta criminosa ha inciso come fattore criminogeno.
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del giudizio di merito sulla recidiva, se la motivazione della sentenza impugnata è coerente con i principi di diritto applicabili.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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