Cassazione Penale, Ordinanza n. 25212/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi rispetto all'appello e comunque manifestamente infondati, perché fondati su una diversa lettura del fatto e delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. I motivi dedotti denunciavano, da un lato, violazione di legge per erronea qualificazione del dolo di riciclaggio e, dall'altro, carenza e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 648-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata fosse un mero post factum o comunque non integrasse la finalità dissimulatoria richiesta dal reato. La Suprema Corte rileva però che le doglianze riproducevano questioni già formulate in appello e lì disattese con motivazione congrua, e che miravano in realtà a una nuova lettura del merito e del compendio probatorio, non consentita in cassazione. Viene inoltre valorizzata la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, che aveva accertato la piena consapevolezza dell'origine illecita delle somme trasferite, l'esistenza di un traffico illecito, la mancanza di documentazione giustificativa della provenienza del denaro e l'idoneità dissimulatoria delle operazioni di trasferimento/reintroduzione delle somme.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del riciclaggio; la Corte ribadisce che integra il reato una condotta a forma libera, anche composta da una pluralità di atti leciti, purché unitariamente finalizzati all'occultamento della provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello e disattese con motivazione immune da vizi, se esse tendono in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
- Il riciclaggio è un reato a forma libera: la condotta può consistere anche in una pluralità di atti in sé leciti, distanziati nel tempo, purché riconducibili a un unico disegno di occultamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.
- Ai fini del riciclaggio, non è necessario che la sequenza delle singole operazioni sia preventivamente predeterminata in ogni dettaglio, essendo sufficiente che gli atti siano individuati di volta in volta in funzione della loro idoneità a consentire l'acquisizione definitiva del provento illecito.
- La configurabilità del riciclaggio non è esclusa dalla tesi del mero post factum quando la condotta si inserisce in una sequenza unitaria di attività volte a dissimulare l'origine illecita delle somme, anziché esaurirsi in un comportamento meramente successivo e privo di autonomia offensiva.
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