Cassazione Penale, Ordinanza n. 02299/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, già condannata in appello per contravvenzioni edilizie e per violazione di sigilli, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, sostenendo che l'opera abusiva riguardava un immobile abitativo destinato a persona bisognosa di alloggio e che la consistenza dell'abuso non sarebbe stata decisiva in senso ostativo; dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 165 c.p. per avere la sentenza subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato abusivo senza adeguata motivazione. La Corte ha ritenuto che le censure riproducessero sostanzialmente doglianze già formulate in appello e le ha giudicate inammissibili, perché attinenti alla valutazione della gravità del fatto e al trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione ritenuta logica e coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione del considerevole danno al territorio, delle dimensioni del fabbricato, della costruzione in zona soggetta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico, nonché della pervicacia dell'imputata che ha proseguito l'attività illecita pur essendo custode delle opere sequestrate. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino, valorizzando l'assenza di percezione del disvalore dei fatti e la persistente determinazione nel perseguire l'obiettivo illecito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta arrechi un considerevole danno al territorio, sia connotata da dimensioni non trascurabili dell'opera abusiva, da vincoli paesaggistici e sismici e da persistenza dell'attività illecita.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione/rimessione in pristino quando la motivazione valorizzi la persistente adesione dell'imputato al disvalore del fatto e la sua pervicacia nell'illecito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86
Viene richiamata in relazione all'obbligo di verificare se il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, verifica che nella specie è stata esclusa.
Massime di principio
- La censura di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si traduce in una mera contestazione della valutazione di gravità compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione coerente e non illogica.
- In materia edilizia, la particolare tenuità del fatto può essere esclusa non solo dalla consistenza dell'opera, ma anche dal contesto territoriale dell'abuso, dalla presenza di vincoli paesaggistici o di sicurezza e dalla persistenza della condotta dopo il sequestro.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione o rimessione in pristino è legittima se il giudice spiega in modo logico perché tale adempimento sia funzionale a contrastare la persistente adesione dell'imputato al fatto illecito.
- Il ricorso per cassazione che ripropone doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è esposto alla declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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