Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12/02/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relativo al periodo d'imposta 2010. Il ricorrente contestava che, per l'importo degli elementi passivi fittizi indicati inferiore a euro 100.000, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie attenuata prevista dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000; in tal caso, a suo avviso, non sarebbe applicabile l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del medesimo d.lgs., e la pena avrebbe avuto termine prescrizionale già maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo perché il termine prescrizionale per il reato in esame (sei anni ordinari ai sensi dell'art. 157 cod. pen.) era aumentato di un terzo dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 vigente all'epoca del fatto, determinando un termine di otto anni; tale termine è stato poi maggiorato di un quarto ai sensi dell'art. 160, comma 3, cod. pen., a causa degli effettivi atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, nel corso del primo grado si è verificato un periodo di sospensione della prescrizione di un anno, cinque mesi e un giorno, indicato dalla Corte d'appello e non contestato. Considerati questi aumenti e la sospensione, il reato relativo al 2010 non risultava prescritto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (sei anni per il reato in contestazione, decorrenza dal mese di ottobre dell'anno successivo alla dichiarazione). La Corte ha applicato tale termine come base del calcolo prescrizionale.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per il delitto fiscale in questione; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione poiché vigente al momento del perfezionamento del reato, aumentando il termine prescrizionale a otto anni.
art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000
Introduzione di una fattispecie attenuata per importi inferiori a una soglia (menzionata dal ricorrente). La Corte ha valutato la questione sulla prescrizione indipendentemente dalla richiamata attenuazione, ritenendo che l'aumento del termine prescrizionale previsto dall'art. 17, comma 1-bis fosse applicabile alla fattispecie contestata così come era la disciplina vigente al tempo del fatto.
Prevede l'aumento della durata della prescrizione in presenza di plurimi atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento di un quarto in base agli atti interruttivi effettivamente intervenuti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che indica la motivazione dedotta nel gravame (violazione di legge). Il motivo è stato valutato e ritenuto infondato.
Disciplina l'onere per le spese del procedimento a carico del ricorrente; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri di imposizione delle somme alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione, ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione per reati fiscali richiede l'applicazione concatenata delle norme che stabiliscono il termine base (art. 157 c.p.), delle disposizioni che aumentano il termine (es. art. 17 d.lgs. n. 74/2000) e delle modifiche previste dall'art. 160 c.p. in caso di molteplici interruzioni; non si può limitarsi a considerare solo la configurazione attenuata del reato senza valutare gli aumenti prescrizionali effettivamente operanti al momento del fatto.
- Le novellazioni che intervengono successivamente all'epoca del fatto non cancellano automaticamente gli effetti, ai fini della prescrizione, delle disposizioni che erano in vigore al tempo del perfezionamento del reato; va verificata la normativa vigente al momento del fatto.
- La qualificazione del reato come attenuato (per soglie di importo) incide sulla pena ed eventualmente sulla fattispecie applicabile, ma non determina di per sé che aumenti prescrizionali previsti da norme speciali siano inapplicabili: occorre un'analisi normativa puntuale.
- Gli atti interruttivi e i periodi di sospensione della prescrizione (anche quelli verificatisi nel corso del giudizio) sono determinanti: un periodo di sospensione o molteplici interruzioni possono far maturare la non prescrizione anche quando il termine ordinario sembrerebbe vicino alla scadenza.
- In sede di impugnazione per cassazione, motivi che si limitano a prospettare un'applicazione alternativa delle norme sulla prescrizione vengono rigettati se il Collegio territoriale ha compiutamente valutato gli aumenti e le sospensioni prescrizionali e se tali valutazioni non risultano contraddette dal ricorrente.
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