Cassazione Penale, Sentenza n. 1108/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per aver stipulato, mediante il proprio cellulare, un contratto di fornitura ENEL usando i dati di Perricone Caterina (sua zia). In appello era stata invece esclusa la tentata truffa per mancanza di querela. In Cassazione la difesa deduceva quattro motivi principali: (1) nullità per errata notifica della citazione a giudizio nel primo grado (dichiarazione di assenza del 8.2.2018) — la notifica, dopo il fallimento presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto essere eseguita al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. e non con le forme dell'art.157 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte d'Appello, che avrebbe condannato più per assenza di una versione alternativa che per prove oltre ogni ragionevole dubbio; (3) omissione di pronuncia sulla rilevanza della tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); (4) omissione di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito i restanti. Ha accertato che la ricorrente aveva validamente eletto domicilio presso la propria abitazione e che, dopo il fallimento della prima notifica, si doveva procedere alla notifica al difensore ex art.161, comma 4 c.p.p. e non con le modalità di cui all'art.157 c.p.p. Ne è conseguita la nullità della "vocatio in jus" del giudizio di primo grado, configurando una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179 c.p.p., in quanto la forma di notifica adottata non ha garantito la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputata. Non essendovi elementi che dimostrassero la conoscenza effettiva del processo da parte della ricorrente nel primo grado, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Palermo per il proseguo del giudizio.
Norme richiamate
Disciplina il reato di sostituzione di persona; la Corte d'Appello aveva ritenuto integrato il fatto perché la stipula del contratto avvenne tramite l'utenza cellulare in uso alla ricorrente che non aveva denunciato smarrimento né uso da parte di terzi.
Regola la pronuncia di assenza dell'imputato: la Corte di legittimità ricorda che il concetto di "assenza" post-riforma presuppone la conoscenza effettiva del processo, diversamente dalla precedente nozione di contumacia basata sulla conoscenza formale.
"Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159."
La Corte ha richiamato la norma per affermare che, ove la notifica al domicilio eletto risulti impossibile, si deve notificare al difensore; nel caso in esame la notifica non era riuscita al domicilio eletto e non si procedette alla notifica al difensore, sicché le forme adottate (art.157) risultano errate.
Norma sulle modalità alternative di notifica (compiuta giacenza); la Corte ha ritenuto che, applicata pur in presenza di un'elezione di domicilio senza aver notificato al difensore, non assicuri la conoscenza effettiva dell'imputato e quindi non poteva sostituire l'art.161, comma 4.
Nullità assoluta e insanabile: la Corte ha qualificato come tale l'omessa o inidonea "vocatio in jus" che impedisca la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e ne ha dichiarato la sussistenza nel caso concreto.
Richiamata nella discussione sulla sanatoria delle nullità: la nullità è sanata se la parte ha rinunciato espressamente ad eccepirla o ha accettato gli effetti dell'atto; la Corte ha però ritenuto che non sussistono elementi che consentano di ritenere la nullità sanata nel processo di primo grado.
Prevede la sanatoria della nullità della citazione o notificazione se la parte è comparsa o ha rinunciato a comparire; la Corte ha ritenuto che nel primo grado la ricorrente non è comparsa e non vi è prova di conoscenza effettiva.
Norma sulla tenuità del fatto; la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della tenuità in appello, ma la Cassazione ha ritenuto assorbiti gli altri motivi dalla declaratoria di nullità e non ha valutato nel merito tale questione.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sulla concessione delle attenuanti fosse assorbita dal vizio processuale principale dichiarato.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto domicilio e la notifica presso quel domicilio fallisce, il procedimento di notifica deve valutare l'uso dell'art.161, comma 4 c.p.p. (notifica al difensore); non è normalmente consentito sostituirla con la compiuta giacenza (art.157) quando sussiste un'elezione valida di domicilio.
- Dopo la riforma il concetto di "assenza" richiede la conoscenza effettiva del processo: la regolarità formale della notifica non è di per sé sufficiente a giustificare il proseguimento del processo in assenza dell'imputato se manca prova della effettiva "vocatio in jus".
- L'omessa o inidonea notifica della citazione a giudizio che impedisca la conoscenza effettiva del processo costituisce nullità assoluta (art.179 c.p.p.) rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e può determinare l'annullamento della sentenza.
- La nomina successiva di un difensore di fiducia e la proposizione di impugnazioni non sanano automaticamente la nullità della notifica: per la sanatoria è necessaria la prova della conoscenza effettiva del procedimento o un comportamento della parte che configuri rinuncia o accettazione degli effetti dell'atto ai sensi degli artt.183-184 c.p.p.
- In casi analoghi valutare sempre, concretamente e non solo formalmente, gli elementi che possano dimostrare la conoscenza effettiva dell'imputato (contatti con il difensore, atti compiuti dall'imputato o dal difensore nel processo, impugnazioni, ecc.).
- Quando si contesta una condanna basata in parte su un "silenzio probatorio" (assenza di versione alternativa), ricordare che la responsabilità penale richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio; l'assenza di una spiegazione alternativa non sostituisce l'onere probatorio dello Stato.
- Se si vuole ottenere il riconoscimento della tenuità del fatto o delle attenuanti generiche, è opportuno dedurle e documentarle sin dal primo grado o tempestivamente in appello, ma attenzione: questioni processuali di nullità possono assorbire le questioni di merito e costituire priorità decisionali del giudice.
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