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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13994/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della statuizione accessoria della revoca della patente di guida; il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 186-bis, comma 5, Codice della Strada sostenendo che tale norma prevede la revoca solo in due ipotesi tassative (a) tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti indicati alla lettera d) del comma 1 e (b) recidiva nel triennio per gli altri conducenti) e che, a suo avviso, nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per la revoca (assenza di recidiva e mancata sussunzione nella categoria che subirebbe la revoca). I fatti: il ricorrente, conducente esercente attività di trasporto di cose, è stato accertato alla guida di un autoarticolato con tasso alcolemico 2,09 g/l (primo e secondo accertamento).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che l'imputazione descrivesse in modo puntuale l'essersi posto alla guida di un "autoarticolato", categoria ricomprensiva nella lett. d) dell'art. 186-bis, comma 1, e che quindi fosse correttamente applicabile il regime più rigoroso previsto per tali conducenti. Poiché il tasso accertato (2,09 g/l) supera la soglia di 1,5 g/l prevista dal comma 5, la sanzione accessoria della revoca della patente è stata confermata. È stato altresì richiamato il principio per cui la descrizione fattuale prevale sull'indicazione formale della norma quando il fatto è sufficientemente specifico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina la contravvenzione per guida in stato di ebbrezza e le relative fattispecie sanzionatorie; nel caso concreto è la base penale della contestazione per guida con tasso alcolemico elevato.

  • art. 186-bis, comma 1, lett. d) e commi 1 e 3, d.lgs. 285/1992

    Individua categorie "sensibili" (neopatentati, conducenti che professionalmente esercitano il trasporto di persone o di cose, conducenti di veicoli pesanti destinati al trasporto collettivo) cui si applica un regime più rigoroso in tema di guida in stato di ebbrezza; tale inquadramento comprende gli "autoarticolati" anche se destinati al trasporto di cose.

  • art. 186, comma 5, d.lgs. 285/1992

    la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, Sezione II del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'art. 186

    Stipula la revoca obbligatoria della patente per specifiche categorie qualora il tasso alcolemico superi 1,5 g/l e per gli altri conducenti in caso di recidiva nel triennio; è norma di chiusura che rende automatica l'accessoria revoca quando ricorrono le condizioni indicate.

  • art. 140, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Principio generale di sicurezza della circolazione: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio. La norma giustifica l'adozione di regimi sanzionatori più severi per categorie ritenute a maggior rischio.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio abbreviato con applicazione della pena pattuita (patteggiamento). Anche nel patteggiamento possono essere applicate sanzioni accessorie, le quali sono suscettibili di controllo giurisdizionale in sede di impugnazione.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992

    Prevede aggravanti (ad es. in caso di incidente cagionato) che possono influire sulle sanzioni accessorie; il giudice ha verificato che tale aggravante non era contestata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La descrizione fattuale del reato (es. tipo di veicolo, condotta) ha prevalenza formale sull'erronea o incompleta indicazione dell'articolo di legge: se il fatto è specificamente descritto la mancata individuazione perfetta della norma non inficia l'imputazione salvo compressione del diritto di difesa.
  • I conducenti di autoarticolati rientrano nella categoria di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, comma 1, e sono soggetti a un regime più severo: valori di alcolemia elevati (oltre 1,5 g/l) comportano la revoca obbligatoria della patente.
  • La revoca della patente è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 186, comma 5 (superamento della soglia per le categorie individuate o recidiva per gli altri); il giudice la confermerà laddove i valori accertati superino la soglia normativa.
  • Nel patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. possono essere applicate anche sanzioni accessorie; l'accettazione della pena concordata non esclude il controllo della legittimità delle accessorie in sede di impugnazione.
  • Per contestare efficacemente la revoca in casi analoghi, il ricorrente deve dimostrare che non appartiene alla categoria interessata dalla revoca obbligatoria, che il valore alcolemico non supera la soglia normativa o che sussiste una causa ostativa all'applicazione della revoca (es. errore negli accertamenti, mancanza di recidiva quando richiesta).

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