Cassazione Civile, Ordinanza n. 23433/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a sei cartelle esattoriali. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto le cartelle e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi iscritti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'eccezione di prescrizione e dichiarato prescritti i crediti di cinque cartelle, escludendo solo quella riferita all'anno 2008. Le amministrazioni ricorrono per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c., sostenendo che, pur a fronte della regolare notificazione delle cartelle e dell'intimazione, la CTR aveva erroneamente applicato il termine quinquennale a crediti tributari erariali (IRPEF, IVA e IRAP), mentre per tali imposte il termine di prescrizione sarebbe decennale; solo sanzioni e interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ritiene fondata la censura perché la CTR ha erroneamente applicato la prescrizione quinquennale ai crediti tributari erariali, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata impugnazione dell'atto di riscossione rende irretrattabile il credito ma non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRAP il termine resta quello ordinario decennale, salvo diversa previsione di legge, mentre la prescrizione quinquennale riguarda sanzioni e interessi. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, applicabile ai crediti tributari erariali in mancanza di un termine più breve previsto dalla legge
richiamato a sostegno della tesi sulla prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile ai tributi erariali oggetto di causa
la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale; ciò avviene solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo
richiamato nel motivo di ricorso come norma sul riparto dell'onere della prova
citato per la proposta del relatore e la gestione camerale del ricorso
IRPEF
per tale imposta il termine di prescrizione è indicato come decennale
IVA
per tale imposta il termine di prescrizione è indicato come decennale
IRAP
per tale imposta il termine di prescrizione è indicato come decennale
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella o di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; la conversione opera solo se esiste un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti tributari erariali, in assenza di una specifica previsione di legge, il termine di prescrizione è ordinario decennale; non può essere applicato in via generale il termine quinquennale solo perché il credito è iscritto a ruolo o richiesto con intimazione di pagamento.
- La prescrizione quinquennale può riguardare sanzioni e interessi, ma non i tributi erariali quali IRPEF, IVA e IRAP, per i quali vale la prescrizione decennale salvo diverso dettato normativo.
Come è indicizzato
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