Cassazione Penale, Sentenza n. 7776/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cipriani impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il tentato furto di un'autovettura, reato aggravato dall'uso di violenza sulle cose e dalla sottrazione di cose esposte alla pubblica fede (art. 625 c.p.). Il ricorso mira a ottenere l'annullamento della condanna
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela: il difensore ha depositato il verbale di remissione e accettazione redatto il 14/03/2023. Inoltre, la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha reso il reato procedibile a querela di parte, norma sostanziale più favorevole applicabile retroattivamente. Posto che il ricorso è stato tempestivamente proposto, la remissione, accettata, determina l'estinzione del reato e il Tribunale di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
comma primo, n. 2 e n. 7 (terza ipotesi)
Individua il reato contestato (furto tentato) e le aggravanti contestate; usata per descrivere la fattispecie materiale in capo all'imputato
Ha modificato la perseguibilità del reato rendendolo procedibile a querela di parte; trattandosi di norma sostanziale più favorevole, è stata applicata retroattivamente alla fattispecie
Norma che disciplina l'estinzione del reato per remissione di querela; applicata dalla Corte per dichiarare estinto il reato e per annullare la sentenza senza rinvio
Previsione sulla pronuncia in casi particolari; la Corte ha ritenuto mancanti gli elementi per adottare una pronuncia secondo questo articolo e quindi ha proceduto alla declaratoria di estinzione ex art. 152 c.p.p.
Stabilisce che le spese del procedimento sono a carico del querelato; la Corte ha posto le spese a carico della parte che aveva sporto querela
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato che il giudice di legittimità deve rilevare
Massime di principio
- Se, anche dopo la condanna in grado di appello, la parte querente rimette la querela e tale remissione è accettata, il reato si estingue e la Corte di cassazione deve rilevarlo d'ufficio se il ricorso è tempestivo
- Una modifica normativa che rende una fattispecie procedibile a querela di parte e risulti sostanzialmente più favorevole può essere applicata retroattivamente, incidendo sulla perseguibilità del reato
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 152 c.p.p., salvo casi eccezionali previsti dall'art. 129 c.p.p.
- La remissione di querela deve risultare da atto formale e ritualmente accettata (es. verbale davanti all'autorità) per produrre l'estinzione del reato
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p., quando il reato si estingue per remissione di querela
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