Cassazione Civile, Ordinanza n. 22984/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti e dell'adesione del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre statuito che non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, per difetto dei presupposti processuali.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Le società ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso un decreto della Corte d'Appello di Genova. Nel corso del giudizio di legittimità, esse hanno depositato atto rituale di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il curatore del fallimento della società intimata ha aderito alla rinuncia, chiedendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non contiene l'esposizione dei motivi originari del ricorso, ma solo la constatazione dell'avvenuta rinuncia e dell'adesione della controparte.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stata ritualmente depositata dalle ricorrenti.
Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che sussistano i presupposti processuali per imporre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per individuare il contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata/aderita dalla controparte nei termini rilevanti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, la Corte può non provvedere sulle spese quando vi sia adesione con richiesta di integrale compensazione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti processuali espressamente richiesti dalla norma applicabile.
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