Cassazione Penale, Sentenza n. 37750/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna a quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art. 697 c.p. 1) Primo motivo: censura di travisamento della prova per aver ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base della sua presenza nel luogo di rinvenimento delle munizioni, mentre le cartucce erano state trovate in un locale attiguo alla stalla accessibile a terzi. 2) Secondo motivo: omessa valutazione della carenza del requisito di "efficienza" delle cartucce (idoneità all'impiego), deducendo che non era emersa prova che le munizioni fossero funzionanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo carente dei requisiti di specificità/ autosufficienza richiesti per il ricorso per cassazione (mancata indicazione puntuale degli atti e dei dati probatori, e mancata dimostrazione della incompatibilità tra prove e decisione). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'appello originario non aveva prospettato elementi concreti per dimostrare l'inefficienza delle cartucce; la Corte ha inoltre ricordato che l'efficienza delle munizioni è requisito necessario ma può essere desunta dal giudice anche senza perizia, purché la valutazione sia adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 697, primo comma, cod. pen.
Norma sulla detenzione di munizioni: il reato richiede, tra gli elementi oggettivi, la presenza di munizioni idonee all'impiego (efficienza). La Corte conferma che l'efficienza è condizione necessaria per la configurabilità della contravvenzione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sul procedimento e vizi della motivazione). Utilizzate dal ricorrente per dedurre violazioni della valutazione probatoria e della legge penale.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e di specificità dell'atto d'impugnazione: il ricorso deve essere autosufficiente e indicare puntualmente i capi impugnati, le prove, i motivi e gli elementi di fatto. La mancata osservanza determina inammissibilità.
artt. 192, 530 comma 2 e 533 cod. proc. pen.
art. 192, 530, comma 2 e 533 cod. proc. pen.
Rinvocate dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione; la Corte ha ritenuto però che le doglianze non siano state specificamente e sufficientemente rappresentate per verificare una violazione di tali disposizioni.
Norma che prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e euro 3.000.
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione per travisamento della prova è indispensabile rendere il ricorso autosufficiente: identificare l'atto processuale impugnato, il dato probatorio concreto ritenuto incompatibile con la decisione, fornire prova della verità dell'elemento invocato e spiegare come ciò disarticoli la motivazione.
- La mancata specificazione dei punti di prova o l'uso di argomentazioni generiche espone a inammissibilità del ricorso.
- Il requisito dell'"efficienza" delle munizioni è necessario per la configurazione del reato di cui all'art. 697 c.p., ma il giudice può desumerne l'esistenza anche senza perizia tecnica se ci sono elementi concreti e una motivazione adeguata; se la difesa non ha prospettato elementi concreti in sede d'appello, la censura in cassazione può risultare priva di interesse.
- Non è efficace in cassazione sollevare profili che in sede di appello risultino "ab origine" manifestamente infondati o formulati in termini generici, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe esiti utili in un giudizio di rinvio.
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità comprendono condanna alle spese processuali e possibile ordine di versamento a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende.
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