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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32145/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Licciardello era indagato per estorsione. Si contestava che si fosse qualificato come carabiniere e avesse detto a Santo Amantia, 87 anni, che il figlio aveva avuto un sinistro con decesso di un bambino e che fosse necessario pagare una somma (circa 4.300 euro) per le spese legali; la vittima consegnò 70 euro e un orologio. In sede di riesame il Tribunale aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza ma sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta doveva essere qualificata come truffa (art. 640 c.p.) e non come estorsione, perché la vittima era stata indotta in errore ma non costretta; inoltre lamentava presunta contraddizione sulla valutazione della costrizione in relazione alla pronta reazione della vittima che poi si rivolse alle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche quando la minaccia riguarda un male immaginario o non azionabile dall'agente, se la rappresentazione del pericolo è percepita come seria dalla vittima e produce effetto coercitivo tale da determinarne la consegna di denaro o beni, la fattispecie integra il reato di estorsione e non la truffa. Nel caso concreto la prospettazione dell'arresto del figlio ha determinato la costrizione sufficiente per configurare l'estorsione, non rilevando che la vittima abbia poi denunciato l'accaduto dopo aver consegnato i beni. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente; non ha impedito la valutazione di Cassazione sulla qualificazione del fatto come estorsione.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa richiamata dalla difesa per sostenere diversa qualificazione; la Corte ha stabilito che la condotta non rientra in 640 c.p. quando la consegna dei beni deriva da una minaccia percepita come reale dalla vittima, anche se immaginaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per le regole sul contraddittorio scritto e sulla trattazione orale; la Corte ha rilevato che il procedimento si celebrava con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • La minaccia di un male, anche se immaginario o non concretamente azionabile dall'agente, integra l'estorsione se produce un effetto coercitivo percepito come serio dalla vittima.
  • La distinzione tra estorsione e truffa si basa sulla natura della costrizione: se la vittima consegna beni per timore di un male prospettato (anche fittizio), si configura estorsione; se la vittima consegna beni soltanto perché indotta in errore senza costrizione, si configura truffa.
  • Il fatto che la vittima denunci successivamente non esclude che la consegna iniziale sia stata determinata da costrizione; la reazione successiva non cancella l'effetto coercitivo antecedente.
  • In valutazioni cautelari e di qualificazione del reato rileva la percezione della vittima e l'effetto pratico della condotta, non la concretizzabilità reale della minaccia da parte dell'agente.
  • Proceduralmente, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, il procedimento può svolgersi con contraddittorio scritto e la Cassazione decide sulla base degli atti e delle memorie presentate.

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