Cassazione Civile, Ordinanza n. 22870/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel febbraio 2001, di obbligazioni argentine tramite l'allora Banca 121, con domanda dell'investitrice volta ad accertare la nullità dell'operazione per difetto di valido contratto-quadro e a ottenere la restituzione dell'indebito. In primo grado la banca era stata condannata a restituire l'importo investito, mentre l'investitrice era stata condannata a restituire le cedole incassate, con compensazione tra le reciproche poste. In appello la banca ha ottenuto la riforma della decisione, sostenendo che il contratto-quadro fosse valido perché sottoscritto dalla cliente, con consenso dell'intermediario desumibile da comportamenti concludenti, e che fosse legittima la domanda restitutoria della banca. Nel ricorso per cassazione l'investitrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe pronunciato sulla restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado nonostante la banca non avesse formulato una specifica domanda restitutoria nelle conclusioni dell'atto di appello; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, per avere il giudice d'appello condannato la ricorrente alla restituzione di quanto percepito senza una corrispondente domanda rituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la banca, nell'atto di appello, aveva comunque dedotto una domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della decisione provvisoriamente esecutiva e che l'omessa riproduzione di tale domanda nelle sole conclusioni non equivale a rinuncia. Il giudice di merito può interpretare la domanda sulla base del contenuto complessivo dell'atto e della volontà sostanziale della parte, prescindendo dalle formule usate. Poiché la pronuncia restitutoria era ricompresa nel tenore complessivo dell'impugnazione, non vi è stata violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. né ultrapetizione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pronuncia deve corrispondere al contenuto sostanziale della domanda, ma nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la domanda restitutoria risultava comunque compresa nell'atto di appello.
La tutela giurisdizionale è subordinata alla domanda di parte, ma la domanda va interpretata nel suo contenuto complessivo e non solo nelle conclusioni formali.
La domanda restitutoria proposta in appello non è stata considerata domanda nuova, perché già ricompresa nel contenuto dell'impugnazione.
Richiamato come titolo esecutivo provvisorio in base al quale erano state corrisposte somme poi oggetto di richiesta restitutoria.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. n. 898/2018
Richiamata dalla corte territoriale per il principio sulla validità del contratto-quadro con sottoscrizione del cliente e consenso dell'intermediario desumibile da comportamenti concludenti.
Cass. 3041/2007
La domanda va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale, oltre il mero dato letterale.
Cass. 19630/2011
Il giudice deve considerare anche le domande implicitamente proposte o necessariamente presupposte per ricostruire volontà e ampiezza della pretesa.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa e lo scopo pratico perseguito dalla parte, non le sole formule letterali o le conclusioni formalmente riportate.
- L'omessa riproposizione nelle conclusioni di una domanda già chiaramente sviluppata nel corpo dell'atto non integra, di per sé, rinuncia alla domanda stessa.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice decide su una pretesa che, pur non espressa nelle conclusioni finali, sia comunque desumibile dal complesso dell'atto processuale e dalla volontà sostanziale della parte.
- In appello, una domanda restitutoria relativa a somme versate in esecuzione della decisione di primo grado può essere esaminata se risulta compresa nel contenuto complessivo dell'impugnazione e non costituisce domanda nuova solo perché non reiterata in formula conclusiva.
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