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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06773/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare che il rapporto intrattenuto con la società convenuta, formalmente diverso, dovesse essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal novembre 2006, con conseguente ripristino della funzionalità del rapporto e condanna al pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione alla valutazione degli elementi essenziali per la corretta qualificazione del rapporto e per l'individuazione di una illegittima interposizione. Prima della decisione, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, non notificato e non accettato, assumendo che la lite fosse stata transatta.

La decisione

La Corte ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché manca una richiesta congiunta delle parti e una concorde attestazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Ha invece ritenuto che la rinuncia unilaterale al ricorso, pur non estinguendo il processo di cassazione in difetto di accettazione, determini una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha inoltre posto le spese del giudizio a carico della società ricorrente, rilevando che le censure, comunque, miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in cassazione, in un contesto di doppia conforme. È stata esclusa anche l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la causa di inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di qualificazione del rapporto di lavoro e di interposizione illecita.

  • art. 391 c.p.c., comma 2

    La regolazione delle spese in caso di rinuncia al ricorso è rimessa alla discrezionalità del Collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta per carenza di interesse e non è originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia unilaterale al ricorso non produce di per sé l'estinzione del processo se non è accettata, ma comporta l'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse a impugnare, interesse che deve permanere fino alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere richiede una richiesta congiunta delle parti e una concorde presa d'atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio; non è sufficiente la sola allegazione unilaterale di avvenuta transazione.
  • In cassazione non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non per quella sopravvenuta dovuta a perdita di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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