Cassazione Penale, Sentenza n. 12748/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marra era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, in qualità di amministratore della Edil 3 s.r.l. fallita. Ha impugnato la sentenza con nove motivi: illegittimità della determinazione delle pene accessorie alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.222/2018 e delle Sezioni Unite; contestazione della ricostruzione della distrazione di somme (acconti dei promissari acquirenti) e della lettura delle scritture contabili; dedotte omissioni e vizio di motivazione circa la sussistenza dell\'elemento soggettivo e delle aggravanti (danno di rilevante entità ex art.219 l.f.); richiesta di perizia contabile sui conti correnti e sulle scritture (omessa assunzione di prova decisiva); doglianze sulla dosimetria della pena e sulla quantificazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo ed il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie ai sensi dell\'art.216 legge fallimentare (perché la Corte territoriale non ha motivato la commisurazione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite) e alla sussistenza dell\'aggravante di cui all\'art.219, comma 1, legge fallimentare (per carenza di adeguata motivazione sulla necessità che il danno complessivo subito dai creditori sia di rilevante gravità). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state confermate le statuizioni relative alla responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (la Corte ha ritenuto adeguata la ricostruzione del curatore e la motivazione dei giudici di merito sull\'occultamento degli incassi e sulle scritture contabili artificiose). La Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per il nuovo giudizio limitatamente ai punti annullati; ha inoltre precisato che la quantificazione della provvisionale è inammissibile in sede di legittimità e che la dosimetria della pena sarà ridefinita in sede di rinvio.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" sostituita dalla Corte costituzionale con la formulazione che prevede la durata "fino a dieci anni"
La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n.222/2018: la previsione di durata fissa è incostituzionale e le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri di cui all\'art.133 cod. pen.; pertanto le statuizioni basate sul criterio fisso sono illegali e vanno rinnovate.
Legge fallimentare, art. 219, comma 1
L\'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità integra la sua ratio solo se al valore dei beni sottratti corrisponde un danno complessivamente rilevante per i creditori; non è sufficiente considerare il solo valore degli assets asportati senza valutare la diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto.
Fornisce i criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ne ha disposto l\'applicazione anche in relazione alle pene accessorie previste dall\'art.216 l.f., dopo la riformulazione implicata dalla sentenza costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 05/12/2018
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"
Ha dichiarato incostituzionale la parte del testo che stabiliva una durata fissa di dieci anni, imponendo che la durata sia determinata dal giudice entro il limite massimo.
Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha stabilito il principio secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine non fisso devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri dell\'art.133 cod. pen.; il principio si estende anche alle pene accessorie previste dall\'art.216 l.f.
Codice di procedura penale, art. 606 (lett. b), d), e))
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione). La Corte ha valutato tali motivi distinguendo fra quelli manifestamente infondati e quelli meritevoli di accoglimento (primo e terzo motivo).
Codice penale, art. 40, comma primo
Richiamato in relazione all\'elemento soggettivo del reato (responsabilità personale e dolo); la Corte ha valutato la sussistenza del dolo nella tenuta e nell'uso delle scritture contabili artatamente alterate.
Codice di procedura penale, artt. 125, comma 3; 533, comma 1; 546
Richiamati quale cornice procedurale per i limiti del ricorso per cassazione e per i principi di formazione del giudicato; la Corte ha verificato che molte doglianze erano reiterazioni del gravame e non prospettavano profili decisivi di illegittimità.
Giurisprudenza di cassazione (richiami: Sez. 5, n. 48203/2017, Meluzio; Sez. 5, n. 5927/1989; Sez. 1, n. 12087/2000 e altre)
La Corte richiama orientamenti consolidati circa la misura del danno per l\'aggravante art.219 l.f. e sul fatto che il danno va valutato in termini di diminuzione globale della massa attiva, non con riferimento meramente percentuale sul passivo.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.222/2018 e le Sezioni Unite (es. n.28910/2019), le pene accessorie previste dalla legge fallimentare che indicano un termine massimo devono essere determinate in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui all\'art.133 c.p.; se il giudice ha commisurato la pena applicando la vecchia impostazione fissa, la statuizione è viziata e va annullata e rimessa per nuovo esame.
- L\'aggravante di cui all\'art.219 l.f. richiede non solo il valore dei beni sottratti all\'esecuzione concorsuale, ma anche che il danno complessivo subito dai creditori sia di rilevante gravità; non può essere assunta automaticamente sulla base del solo ammontare degli assets sottratti.
- Nelle fattispecie di bancarotta per distrazione e documentale la comparazione tra incassi (contrattualmente documentati) e annotazioni di contabilità è elemento probatorio rilevante: la mera presenza di voci contabili (es. "anticipi amministratore") non esclude la sussistenza della distrazione se non adeguatamente giustificata e documentata; la corte può ritenere artificiose le scritture quando la contabilità appare costruita per occulterne la vera destinazione.
- La richiesta difensiva di perizia contabile è rilevante solo se il mezzo di prova risulta effettivamente decisivo e indispensabile per la ricostruzione del fatto; la mancata nomina del consulente tecnico non costituisce automaticamente vizio di legittimità se la motivazione dei giudici di merito risulta esaustiva e le risultanze documentali sono sufficienti.
- Le questioni di quantificazione della provvisionale e talune valutazioni discrete sulla dosimetria della pena sono in generale non riassorbibili in sede di legittimità e saranno rivalutate, se necessario, in sede di rinvio.
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