Cassazione Penale, Ordinanza n. 21346/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo perché diretto a contestare un apprezzamento discrezionale del giudice di merito sorretto da motivazione sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva deciso il trattamento sanzionatorio mediante bilanciamento tra circostanze opposte. L'unico motivo censurava il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, ritenuto dal ricorrente erroneo. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza investe una valutazione discrezionale propria del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non in caso di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione insufficiente; nel caso concreto, la motivazione del giudice di appello è stata ritenuta adeguata perché aveva giustificato l'equivalenza come soluzione più idonea a garantire l'adeguatezza della pena concreta.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente per il giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica.
Richiamato indirettamente per il giudizio di comparazione/equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, devoluto alla discrezionalità del giudice di merito.
La doglianza sul bilanciamento non è consentita in sede di legittimità quando si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di vizi di illogicità manifesta o arbitrarietà.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia sorretto da motivazione mancante, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio.
- Una motivazione che individui l'equivalenza tra circostanze come soluzione più idonea a garantire l'adeguatezza della pena concreta è sufficiente a rendere la decisione incensurabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la censura si limita a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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