Cassazione Penale, Ordinanza n. 15402/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'uso personale non punibile, sostenendo che le circostanze del caso avrebbero dovuto escludere la destinazione della droga a terzi. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla ritenuta recidiva, lamentando che non sarebbe stata adeguatamente spiegata la maggiore capacità a delinquere desunta dai precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla destinazione della sostanza, ha richiamato il principio per cui la valutazione sulla finalità di consumo personale o meno spetta al giudice di merito e il solo dato quantitativo non fonda una presunzione di uso non personale, dovendosi apprezzare globalmente quantità, modalità di presentazione e ulteriori circostanze. Ha ritenuto logicamente motivata la decisione di merito, che aveva valorizzato il numero di dosi, il contesto territoriale, il mancato riferimento a un recente rifornimento e le condizioni economiche dell'imputato. Quanto alla recidiva, ha giudicato congrua la motivazione che aveva valorizzato due precedenti specifici irrevocabili nel quinquennio e la persistenza della medesima condotta, idonea a rivelare una maggiore capacità criminale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità oggetto della condanna confermata in appello
art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come parametro tabellare; il suo eventuale superamento non determina da solo presunzione di destinazione della droga a uso non personale
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
la destinazione della droga va valutata dal giudice di merito alla luce di tutte le circostanze del fatto, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione
Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman
il solo dato ponderale non basta a presumere l'uso non personale; occorre una valutazione globale anche delle modalità di presentazione e delle altre circostanze
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
la recidiva richiede una valutazione dell'idoneità della nuova condotta, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare una maggiore capacità a delinquere
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
conferma il criterio di apprezzamento della recidiva in relazione alla maggiore capacità criminale
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso personale o a cessione a terzi deve essere desunta dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- Il solo dato quantitativo o il superamento dei limiti tabellari non sono sufficienti, da soli, a fondare una presunzione di destinazione a uso non personale; rilevano anche modalità di presentazione, contesto del rinvenimento e ulteriori indici fattuali.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla finalità della detenzione è sindacabile solo nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando la nuova condotta, considerata anche nelle modalità di commissione, evidenzi una persistente e maggiore capacità a delinquere, specie in presenza di precedenti specifici ravvicinati e di reiterazione della medesima condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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