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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18113/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione del Tribunale che aveva ammesso e accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa dall'ente locale avverso il pignoramento presso terzi (Monte dei Paschi di Siena) promosso dal ricorrente. Il ricorrente deduceva, in quattro motivi, errori di diritto: violazione dei termini dilatori ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 (convertito); mancata considerazione della natura bifasica dell'opposizione esecutiva e della qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione; rilevanza dell'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo e della condizione dell'ente come terzo pignorato e assegnato; e infine errata decisione sulle spese (non compensazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato al Tribunale di Patti in diversa composizione perché integri il contraddittorio (cioè perché pronunciando pronunci integrando la partecipazione delle parti necessarie) e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, quando il terzo pignorato ha interesse all'accertamento dell'estinzione del proprio debito, si configura litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Rilevato dal ricorrente nella contestazione della natura e della disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte richiama la disciplina processuale pertinente al procedimento cautelare/esecutivo e al ruolo delle parti.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Citato in relazione al termine per il deposito della citazione notificata; il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l'opposizione perché la citazione era stata depositata nel termine dell'art. 617, ma la Corte ha posto l'accento sulla necessità di valutare l'integrazione del contraddittorio quando il terzo pignorato ha interesse.

  • art. 618 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nell'ambito della disciplina dell'opposizione esecutiva; implicazioni procedurali rispetto alla partecipazione delle parti al giudizio.

  • art. 619 cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto della regolazione dell'opposizione agli atti esecutivi e delle conseguenze processuali della sua ammissibilità.

  • art. 480 cod. proc. civ.

    Citato in relazione alla qualifica dell'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo e alla posizione del terzo pignorato.

  • art. 482 cod. proc. civ.

    Riferimento normativo connesso alla esecutività dei provvedimenti e agli effetti nei confronti dei terzi pignorati/assegnati.

  • art. 543 cod. proc. civ.

    Richiamato nella discussione sulla titolarità del credito esecutivo e sull'azione esecutiva promossa.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Norma sulle spese processuali; il ricorrente deduceva errata applicazione (mancata compensazione) e la Corte ha rimandato la decisione sulle spese al giudice di rinvio.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Norma sulla liquidazione e compensazione delle spese; richiamata in relazione alla doglianza sulla mancata compensazione operata dal Tribunale.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996 (convertito)

    Invocato quale disciplina del termine dilatorio per l'opposizione; il ricorrente sosteneva la violazione del termine, ma la Corte ha dato rilievo soprattutto alla questione del litisconsorzio necessario del terzo pignorato.

  • Cass. civ., 05/06/2020, n. 10813 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte che ha rivisto l'orientamento tradizionale sull'essere o meno parte necessaria del terzo pignorato; la sentenza individua i casi in cui il terzo è effettivamente interessato e dunque parte necessaria.

  • Cass. civ., 18/05/2021, n. 13533 (giurisprudenza richiamata)

    Decisione citata dalla Corte che afferma che, nelle ipotesi in cui il terzo pignorato ha interesse all'accertamento dell'estinzione del proprio debito, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato.

Massime di principio

  • Se il terzo pignorato ha un interesse reale all'accertamento dell'estinzione del proprio debito (per non essere costretto a pagare due volte), quel terzo diventa parte necessaria nell'opposizione esecutiva: va sempre valutata l'esistenza di litisconsorzio necessario.
  • La qualificazione della domanda (opposizione agli atti esecutivi vs opposizione all'esecuzione) è determinante per la procedura applicabile e per i termini dilatori; va valutata con attenzione in fase di ammissione dell'opposizione.
  • Il deposito della citazione nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c. può salvare l'ammissibilità formale dell'opposizione, ma non elimina l'obbligo di integrare il contraddittorio se mancano parti necessarie.
  • Quando è in discussione la validità/legittimità del pignoramento che incide sul vincolo gravante sui beni del terzo, il giudice deve valutare la necessità di chiamare il terzo al processo; l'omessa chiamata può comportare la cassazione e il rinvio per integrazione del contraddittorio.
  • Sulle spese: se vi è contrasto giurisprudenziale o profili decisionali rilevanti non affrontati, il giudice di merito può essere rimesso dal giudice di legittimità a decidere nuovamente anche sulle spese, compresa la compensazione.
  • Per ridurre il rischio di rinvii o censure in Cassazione, chi propone l'opposizione dovrebbe fin dall'inizio valutare e, se necessario, chiamare tutte le parti che possono avere un interesse diretto alla decisione sulla estinzione del debito contestato.

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