Cassazione Civile, Sentenza n. 18002/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva confermato la revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" e delle agevolazioni connesse a tre mutui, per mancato trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro il termine perentorio di 18 mesi (trasferimento avvenuto dopo 20 mesi). L'impugnazione mirava a ottenere la riforma di tali pronunce e la rinnovata concessione dei benefici fiscali
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione prima dell'adunanza camerale e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo per cessata materia del contendere in quanto ha aderito alla definizione agevolata dei carichi e ha ottemperato al pagamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, ha compensato le spese giudiziali tra le parti in applicazione della disciplina della definizione agevolata e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto in certe ipotesi di conferma integrale della sentenza impugnata
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Predisposizione della decisione in camera di consiglio in casi di procedure semplificate (richiesta non di discussione orale). Nel caso indicato giustifica la decisione in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione
Codice di procedura civile, art. 390
La rinuncia al ricorso è efficace se intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta e notificata alla controparte; produce l'estinzione del processo
Codice di procedura civile, art. 391
art. 391, comma 2 (e cenno al comma 4)
Disciplina la possibile condanna alle spese in caso di estinzione; tuttavia va coordinata con la disciplina della definizione agevolata che può escludere la condanna e imporre la compensazione delle spese
D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6, comma 2 (convertito dalla L. 1 dicembre 2016 n. 225)
La definizione agevolata richiede l'indicazione dei giudizi pendenti e l'impegno del contribuente a rinunciare ai relativi giudizi; tale rinuncia integra un'eccezione alla regola ordinaria sulle spese (art. 391 c.p.c.) imponendo la compensazione delle spese giudiziali
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità). La Corte ha ritenuto che tale raddoppio non si applica nel caso di estinzione per definizione agevolata/cessata materia del contendere
D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 46
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla compensazione delle spese; citata come istanza ma la Corte ha motivato la compensazione in base alla specifica previsione della definizione agevolata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione è efficace se è formale (sottoscritta e notificata) e intervenuta prima dell'adunanza: provoca l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione da parte della controparte
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti, tale impegno giustifica la compensazione delle spese processuali anziché la condanna del rinunciante al pagamento delle spese
- La rinuncia al giudizio determina, in genere, il venir meno dell'interesse a proseguire l'impugnazione e può determinare il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata; tuttavia la definizione agevolata comporta l'estinzione del processo e la caducazione delle pronunce precedenti nella misura prevista dalla disciplina
- La sanzione amministrativa che raddoppia il contributo unificato si applica soltanto quando il procedimento si conclude con il rigetto nel merito o con pronunce di inammissibilità/improcedibilità; non si applica in caso di estinzione per definizione agevolata/cessata materia del contendere
- In vicende analoghe è opportuno formalizzare correttamente la rinuncia (tempestività, sottoscrizione e notifica) e verificare se l'adesione a misure di definizione agevolata comporti la rinuncia automatica ai giudizi e la conseguente compensazione delle spese
- Prima di rinunciare è utile valutare gli effetti sul piano sostanziale (perdita della possibilità di ottenere l'annullamento della revoca dei benefici) e sul piano economico (compensazione delle spese, esclusione del maggior contributo unificato)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18000/2022 del 06/06/2022
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18001/2022 del 06/06/2022
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18003/2022 del 06/06/2022
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18034/2022 del 06/06/2022
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18035/2022 del 06/06/2022
- Sentenza civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18044/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →