Cassazione Civile, Sentenza n. 18003/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Roma - Sezione Staccata di Latina che aveva accolto il ricorso per revocazione straordinaria ex art. 395 n.1 c.p.c. proposto dall'HOTEL EXCELSIOR. Il Comune deduceva nullità per violazione ed errata applicazione dell'art. 395 n.1 c.p.c. e dell'art. 327 c.p.c., nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che la revocazione era stata dichiarata tempestiva in modo erroneo, che non sussisteva dolo processuale dell'ente impositore (si era limitato a non annullare la cartella dopo la sentenza di primo grado) e che il diritto di difesa della contribuente non era stato pregiudicato; inoltre si contestava che la questione doveva essere sollevata con i rimedi ordinari (appello/cassazione) e non con la revocazione straordinaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall'HOTEL EXCELSIOR. La Corte ha ritenuto che non sussistesse dolo processuale dell'ente impositore e che la revocazione non fosse il rimedio appropriato per far valere il vizio relativo alla cartella di pagamento; ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in 200,00 euro per esborsi e 2.300,00 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% sui compensi e altri accessori di legge
Norme richiamate
Disciplina la revocazione straordinaria per dolo della parte pubblica; la Corte interpreta il 'dolo' in senso stretto come condotta fraudolenta consistente in artifici o raggiri che hanno effettivamente paralizzato o sviare la difesa dell'altra parte o il giudice; la mera omissione dell'ente di annullare una cartella non integra di per sé il dolo richiesto
Rilevato nella doglianza come contestata applicazione della norma relativa alla nullità o validità degli atti decisionali; la Corte rileva che il vizio di legittimità sopravvenuto (annullamento dell'atto presupposto) doveva essere fatto valere con i rimedi ordinari e non mediante revocazione straordinaria, salvo dolo effettivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fattispecie di cassazione per violazione di norme di diritto; impiegata dal ricorrente per censurare l'errata applicazione dell'art. 395 e dell'art. 327; la Corte accerta che la ricostruzione del dolo non è fondata e quindi il motivo è ammissibile nel senso di accoglimento del ricorso del Comune
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Riguarda la motivazione delle decisioni; il Collegio ha valutato che la sentenza impugnata era carente nella qualificazione del fatto come dolo processuale e che la motivazione era insufficiente rispetto alla fattispecie di revocazione, contribuendo a fondare la cassazione
Consente alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicata per dichiarare direttamente l'inammissibilità del ricorso di revocazione
Massime di principio
- La sentenza che annulla l'atto impositivo (es. avviso di accertamento) rende illegittima la cartella di pagamento anche prima del passaggio in giudicato, perché viene meno il presupposto amministrativo della pretesa tributaria
- La revocazione straordinaria ex art. 395 n.1 c.p.c. richiede dolo processuale reale e qualificato: devono sussistere artifici o raggiri idonei a impedire o sviare la difesa o l'accertamento della verità; semplici errori, omissioni o mancati provvedimenti di autotutela dell'ente non sono sufficienti
- I vizi che erano conoscibili e impugnabili con i mezzi ordinari (appello/cassazione) devono essere fatti valere con tali mezzi; non è ammissibile trasformare in revocazione ciò che era un rimedio ordinario, salvo il caso in cui sussista il dolo richiesto dalla norma
- Se la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione
- In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per revocazione la parte soccombente è condannata alle spese processuali secondo le ordinarie regole di soccombenza
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