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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36893/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 7 novembre 2025, contestando, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione all'affermazione della propria responsabilità per concorso in rapina ai sensi degli artt. 116 e 628 c.p. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La prima censura riproponeva rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; la seconda deduceva per la prima volta in cassazione l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura sulla responsabilità reiterativa di questioni già disattese dalla Corte d'appello, che aveva motivato in modo congruo l'attribuzione alla ricorrente della rapina impropria a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto era invece nuova, perché non proposta in appello: l'art. 131-bis c.p. non può essere invocato per la prima volta in cassazione quando era già in vigore al momento della decisione impugnata, né il giudice di merito deve pronunciarsi d'ufficio in assenza di specifica richiesta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.

    la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ha congruamente indicato le ragioni per cui nel caso di specie il reato di rapina impropria sia ascrivibile alla ricorrente a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

    Nel caso concreto la responsabilità per rapina impropria è stata ritenuta attribuibile alla ricorrente a titolo di concorso anomalo, sulla base della motivazione della Corte territoriale, non validamente censurata in cassazione.

  • art. 628 c.p.

    la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ha congruamente indicato le ragioni per cui nel caso di specie il reato di rapina impropria sia ascrivibile alla ricorrente a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

    La decisione conferma, nel caso concreto, l'affermazione di responsabilità per rapina impropria in concorso anomalo; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi autonomi relativi all'art. 628 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere invocata per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente quando fu deliberata la sentenza impugnata; in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità

    La disposizione preclude la deduzione per la prima volta in cassazione della questione relativa all'art. 131-bis c.p. quando questa poteva essere proposta nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • La questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando l'art. 131-bis c.p. era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata.
  • In assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non ha l'obbligo di pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto.
  • È inammissibile la censura in cassazione che si limiti a reiterare rilievi già esaminati e disattesi dal giudice d'appello con motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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