Cassazione Civile, Ordinanza n. 28935/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di servizi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'utente per far accertare che non fosse debitore, verso la società fornitrice dell'acqua, di somme richieste a titolo di corrispettivi di somministrazione idrica; il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo non provata l'effettiva entità dei consumi e aveva condannato la società alla restituzione di quanto già incassato. La società ha appellato la decisione, ma il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che, trattandosi di sentenza del giudice di pace resa secondo equità in una causa di valore inferiore a 1.100 euro e non relativa a contratto concluso ex art. 1342 c.c., l'appellante non aveva specificato né i principi regolatori della materia né la violazione di norme sul processo, costituzionali o comunitarie, unici vizi deducibili ex art. 339, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 113, commi 1 e 2, e 339, comma 3, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello contenesse effettivamente la deduzione della violazione dei principi regolatori della materia e, soprattutto, la deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di interesse e di compensazione sollevata in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha escluso che fosse fondato il motivo nella parte in cui contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata specifica indicazione dei principi regolatori della materia: in tema di sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, il gravame è ammissibile solo se indica in modo espresso e specifico quali principi informatori si assumano violati e in che modo la regola equitativa del primo giudice li contrasti. Tuttavia, ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del tribunale, della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., perché dall'atto di appello emergeva effettivamente una doglianza specifica sull'omessa pronuncia del giudice di pace sull'eccezione di carenza di interesse e di compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"unici vizi invocabili avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate ... secondo equità"
nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l'appello è ammissibile solo per violazione dei principi regolatori della materia e per violazione di norme sul processo, costituzionali o comunitarie; tali vizi devono essere dedotti con specificità.
richiede la specificità dei motivi di appello; da tale principio la Corte desume l'inammissibilità del gravame non specificamente articolato contro la sentenza equitativa del giudice di pace.
richiamato come norma relativa alla decisione secondo equità del giudice di pace e ai limiti del suo potere di giudizio.
costituisce norma fondamentale del processo; la sua violazione, specie per omessa pronuncia su domande od eccezioni, integra un vizio processuale deducibile in appello contro la sentenza equitativa del giudice di pace.
richiamato solo per escludere che il rapporto controverso rientrasse tra i contratti conclusi mediante moduli o formulari ai fini dell'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza equitativa.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Contro la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, l'appello è ammissibile solo se l'appellante indica in modo espresso e specifico i principi regolatori della materia che assume violati e spiega il contrasto tra tali principi e la decisione impugnata.
- La mera affermazione generica della violazione dei principi informatori non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione: i principi devono essere prima individuati dall'appellante e poi sottoposti al controllo del giudice.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente proposte, integra una violazione di norma processuale fondamentale e, se specificamente dedotta, consente l'appello avverso la sentenza equitativa del giudice di pace.
- Nel giudizio di appello avverso decisioni equitative del giudice di pace, il giudice deve verificare con precisione se la censura investa davvero un vizio processuale dedotto specificamente, non potendo dichiarare inammissibile il gravame quando il motivo riguardi l'omessa pronuncia su eccezioni formulate in primo grado.
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