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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43889/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per: (1) mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (art.129 cod. proc. pen. e art.161, comma 2 cod. pen.); (2) errata valutazione delle dichiarazioni della parte civile (art.192 cod. proc. pen.); (3) mancata assunzione di una prova decisiva; (4) assenza di motivazione circa l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: i fatti risalgono al 20/6/2011 e, considerate le sospensioni, il reato si è estinto per prescrizione il 22/1/2019, antecedente alla sentenza di appello del 26/1/2021. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Le statuizioni civili sono state confermate. Gli altri motivi (valutazione ex art.192, mancata assunzione di prova e assenza di motivazione su art.131-bis) sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; la censura sulla mancata acquisizione della testimonianza è stata ritenuta non necessaria e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma citata in relazione alla tentatività del reato: il fatto è stato giudicato tentato.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che definisce la truffa; qui contestata nella forma aggravata e tentata.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella imputazione (aggravante contestata).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo di pronunciare sulla estinzione del reato per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto che la prescrizione fosse già maturata e che la sentenza dovesse essere annullata senza rinvio.

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Richiamato in ordine al computo della prescrizione e ai termini da considerare; la valutazione ha condotto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni rese dalle parti; la Corte ha rilevato che il relativo motivo è inammissibile in cassazione quando mira a censurare la valutazione del giudice sui fatti, per i limiti dell'art.606 c.p.p.

  • art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce la discrezionalità del giudice d'appello sulla rinnovazione dell'istruttoria: la rinnovazione è eccezionale e necessaria solo se senza di essa il giudice non può decidere.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in cassazione circa la motivazione; impedisce di rimettere al giudice di legittimità questioni di fatto che non superano il filtro motivazionale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulle prove e sulla loro valutazione; la Cassazione conferma i limiti di sindacabilità in sede di legittimità.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento alle previsioni processuali che regolano le impugnazioni e le censure ammissibili; qui richiamato per evidenziare i limiti di sindacabilità della valutazione probatoria.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Lamentata assenza di motivazione circa la sua applicazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e non idonea a incidere sulle statuizioni civili.

Massime di principio

  • Se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata, la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio per gli effetti penali.
  • Le statuizioni civili possono essere confermate anche quando la condanna penale è annullata per prescrizione, se le censure sulla valutazione della responsabilità civile risultano inammissibili o infondate.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che, in sostanza, impugnano la valutazione del merito probatorio (art.192 c.p.p.) se non rispettano i limiti di ammissibilità di cui all'art.606 c.p.p.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello: va concessa solo se indispensabile per decidere.
  • La mancata o scarsa motivazione su questioni come l'applicazione di istituti di favore (es. art.131-bis) può essere censurata, ma tale censura può risultare manifestamente infondata se il quadro probatorio e motivazionale nel complesso è coerente.

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