Cassazione Penale, Ordinanza n. 35896/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 30 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso contestava, in modo ritenuto generico dalla Corte di cassazione, l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. La sentenza d’appello aveva negato tale causa considerando le modalità della condotta, protrattasi nello spazio e nel tempo senza giustificazione, e la personalità dell’imputato, desunta dai precedenti, incompatibile con l’occasionalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il motivo era generico e non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, ritenute giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità. È stata quindi confermata la decisione che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. in ragione delle modalità spaziali e temporali della condotta, rimasta ingiustificata, e dei precedenti dell’imputato. La Corte ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica ulteriori statuizioni pecuniarie.
Norme richiamate
la sentenza che ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. (pag. 4) in base alle modalità della condotta, in termini spaziali e temporali, rimasta senza alcuna giustificazione oltre che per la personalità del ricorrente, desunta dai precedenti, che fanno venire meno l'argomento dell'occasionalità.
L’applicabilità della particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità spaziali e temporali della condotta, rimasta ingiustificata, e la personalità desunta dai precedenti impediscono di ravvisare l’occasionalità del comportamento.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non specifica quali siano state concretamente disposte.
Massime di principio
- La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere accolta quando le modalità concrete della condotta, considerate nella loro estensione spaziale e temporale, e la personalità dell’autore desunta dai precedenti escludono il carattere occasionale del comportamento.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, con deduzioni generiche, non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata.
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