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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2715/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Calvanese ha impugnato la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1 L.Fall.) e documentale (art. 216, comma 1, n.2 L.Fall.), deducendo: (1) carenza della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo della distrazione, sostenendo di non aver avuto conoscenza del fallimento e quindi di non poter adempiere agli obblighi comunicativi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sottrazione delle scritture contabili, poiché tali documenti sarebbero stati rubati dall'automobile dell'imputato undici mesi prima del fallimento; la Corte d'appello avrebbe bollato la denuncia di furto come inverosimile senza confutazione analitica; (3) vizio di motivazione nel rifiuto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche, per via di un precedente per detenzione illegale di armi che il ricorrente sostiene essere estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che: (a) la distrazione è provata dalla mancata disponibilità dei cespiti e dall'assenza di giustificazioni fornite dall'amministratore; il curatore aveva effettuato comunicazioni del fallimento senza ottenere i documenti richiesti; (b) il dolo richiesto per la bancarotta per distrazione è il dolo generico, non richiedendo la conoscenza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori; (c) la versione del furto delle scritture è risultata inverosimile rispetto alla natura e quantità dei documenti e al breve intervallo temporale, ciò sufficiente a ritenere la sottrazione; (d) il precedente per armi, sebbene estinto, poteva essere preso in considerazione dal giudice ai fini del giudizio prognostico; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1

    Norma che sanziona la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto che la prova della distrazione possa desumersi dal mancato rinvenimento dei beni e dall'assenza di giustificazioni da parte dell'amministratore

  • Legge Fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2

    Norma che punisce la sottrazione o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto ravvisabile il dolo specifico sulla base dell'inverosimiglianza della versione del furto e della ammissione implicita di aver tenuto i documenti non consegnati

  • Legge Fallimentare - art. 219, comma 2, n. 1

    Richiamata in relazione al giudizio sulle circostanze aggravanti; la Corte ha ammesso che un precedente possa concorrere al giudizio prognostico anche se la pena è estinta

  • Legge Fallimentare - art. 223, comma 1

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario (riferimento alle conseguenze della bancarotta); non contestata nella decisione di Cassazione

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Regole sulle censure in cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi generici e non adeguatamente confrontati con la motivazione del giudice di merito

  • Codice penale - art. 69

    Consente al giudice di comparare circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha confermato la discrezionalità motivata del giudice di merito nel bilanciamento

  • Codice di procedura penale - art. 445, comma 2

    Prevede l'estinzione del reato per decorso del termine; la Corte ha però chiarito che l'estinzione non impedisce al giudice di tener conto del precedente ai fini prognostici

  • D.L. 137/2020 conv. L.176/2020 - art. 23, comma 8

    Norma tecnica citata per giustificare l'acquisizione delle richieste scritte del Procuratore Generale in sede di decisione

  • Giurisprudenza - Sez. U., n. 22474/2016

    Principio richiamato: per la bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo richiesto è il dolo generico, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori

Massime di principio

  • Il mancato rinvenimento di beni aziendali, se non adeguatamente giustificato dall'amministratore, può costituire prova di distrazione patrimoniale.
  • Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico: non è necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza, basta la volontà consapevole di destinare i beni a finalità diverse rispetto alla garanzia dei creditori.
  • La dichiarazione di fallimento produce effetti per il solo sopravvenire; la mancata conoscenza immediata dell'atto non esclude responsabilità ove l'amministratore non dia conto in seguito della destinazione dei beni.
  • Le allegazioni difensive che risultino inverosimili (es. presunto furto di ampia documentazione) possono essere valutate come indice di sottrazione o distruzione delle scritture contabili.
  • Un precedente penale, anche se formalmente estinto per decorso del tempo, può comunque essere considerato dal giudice nel giudizio prognostico e nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi analiticamente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili.

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