Cassazione Civile, Ordinanza n. 19511/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un appalto di servizi del dicembre 2007 avente a oggetto la materiale esecuzione delle pubbliche affissioni. Il comune committente aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi di clausola risolutiva espressa; l'appaltatrice aveva chiesto di accertarne l'inefficacia, con domanda di risarcimento danni e restituzione della cauzione e delle penali versate. In via riconvenzionale il comune aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatrice. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha respinto le domande dell'appaltatrice e ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata del comune, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1453, 1455, 2697, 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto la risoluzione senza verificare in concreto la prova e la gravità degli inadempimenti; 2) analoghe censure, lamentando che fosse stata ritenuta proposta sin dal primo grado la domanda subordinata di risoluzione e che gli addebiti fossero stati ritenuti sufficienti pur essendo già previsti dal contratto come sanzionabili con penali; 3) omesso esame e violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali articolate nella memoria n. 3, ritenute dai giudici di merito prove dirette e non prove contrarie; 4) ulteriori vizi sul diniego e sulla decadenza dalla prova contraria, con dedotta mancanza di motivazione e violazione degli artt. 184, 203, 207, 208 e 253 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non contestava l'esistenza degli inadempimenti, ma chiedeva una rivalutazione di merito sulla loro gravità, giudizio riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione congrua; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva valutato unitariamente i plurimi episodi di violazione e l'interruzione del servizio, considerandoli gravi nell'ambito di un rapporto di durata. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulle prove, osservando che la prova contraria tempestiva può essere solo controprova sugli stessi fatti o prova indiretta su fatti nuovi, ma deve essere dedotta nei termini processuali; nella specie, la parte aveva articolato capitoli di prova diretta sui fatti costitutivi della propria domanda e non aveva specificato un effettivo pregiudizio difensivo né il decisivo motivo di appello sul punto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base della clausola risolutiva espressa poi ritenuta nulla per genericità e indeterminatezza nella precedente fase rescindente
richiamato come fondamento della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento proposta dal committente
la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito
la domanda subordinata di risoluzione è stata ritenuta ritualmente riproposta in appello
i capitoli di prova dedotti nella memoria n. 3 devono essere prove contrarie nei limiti consentiti dalla fase istruttoria
richiamato per il regime di preclusioni istruttorie nel testo applicabile ratione temporis
richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale e alla sua assunzione
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o giuridicamente erronea.
- Quando la parte ricorrente non contesta l'esistenza degli addebiti ma solo la loro gravità, il ricorso che miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio tende a risolversi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
- La previsione contrattuale di penali per singole violazioni non impedisce al giudice di verificare se la pluralità e reiterazione degli inadempimenti, considerati nel loro complesso, integrino gli estremi della risoluzione per grave inadempimento.
- La prova contraria tempestiva nel rito istruito ex art. 183 c.p.c. deve essere strutturata come controprova sugli stessi fatti o come prova indiretta su fatti nuovi, ma deve rispettare le preclusioni processuali e non può essere genericamente richiesta oltre i termini.
- La censura in cassazione sulla mancata ammissione di prove istruttorie è inammissibile se non indica specificamente il decisivo motivo di appello trascurato e non dimostra in modo concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato dalla preclusione probatoria.
- Spetta al giudice di merito selezionare le prove rilevanti e valutare la sufficienza dell'istruttoria, potendo escludere implicitamente i mezzi di prova ritenuti irrilevanti senza dover motivare analiticamente su ciascuno di essi.
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