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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19511/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un appalto di servizi del dicembre 2007 avente a oggetto la materiale esecuzione delle pubbliche affissioni. Il comune committente aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi di clausola risolutiva espressa; l'appaltatrice aveva chiesto di accertarne l'inefficacia, con domanda di risarcimento danni e restituzione della cauzione e delle penali versate. In via riconvenzionale il comune aveva chiesto la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatrice. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha respinto le domande dell'appaltatrice e ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata del comune, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1453, 1455, 2697, 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto la risoluzione senza verificare in concreto la prova e la gravità degli inadempimenti; 2) analoghe censure, lamentando che fosse stata ritenuta proposta sin dal primo grado la domanda subordinata di risoluzione e che gli addebiti fossero stati ritenuti sufficienti pur essendo già previsti dal contratto come sanzionabili con penali; 3) omesso esame e violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali articolate nella memoria n. 3, ritenute dai giudici di merito prove dirette e non prove contrarie; 4) ulteriori vizi sul diniego e sulla decadenza dalla prova contraria, con dedotta mancanza di motivazione e violazione degli artt. 184, 203, 207, 208 e 253 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la ricorrente non contestava l'esistenza degli inadempimenti, ma chiedeva una rivalutazione di merito sulla loro gravità, giudizio riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione congrua; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva valutato unitariamente i plurimi episodi di violazione e l'interruzione del servizio, considerandoli gravi nell'ambito di un rapporto di durata. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulle prove, osservando che la prova contraria tempestiva può essere solo controprova sugli stessi fatti o prova indiretta su fatti nuovi, ma deve essere dedotta nei termini processuali; nella specie, la parte aveva articolato capitoli di prova diretta sui fatti costitutivi della propria domanda e non aveva specificato un effettivo pregiudizio difensivo né il decisivo motivo di appello sul punto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    richiamato come base della clausola risolutiva espressa poi ritenuta nulla per genericità e indeterminatezza nella precedente fase rescindente

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda subordinata di risoluzione per inadempimento proposta dal committente

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda subordinata di risoluzione è stata ritenuta ritualmente riproposta in appello

  • art. 183, comma VI, c.p.c.

    i capitoli di prova dedotti nella memoria n. 3 devono essere prove contrarie nei limiti consentiti dalla fase istruttoria

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato per il regime di preclusioni istruttorie nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 203 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo

  • art. 207 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo

  • art. 208 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria, ma non accolto come vizio decisivo

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale e alla sua assunzione

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica o giuridicamente erronea.
  • Quando la parte ricorrente non contesta l'esistenza degli addebiti ma solo la loro gravità, il ricorso che miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio tende a risolversi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
  • La previsione contrattuale di penali per singole violazioni non impedisce al giudice di verificare se la pluralità e reiterazione degli inadempimenti, considerati nel loro complesso, integrino gli estremi della risoluzione per grave inadempimento.
  • La prova contraria tempestiva nel rito istruito ex art. 183 c.p.c. deve essere strutturata come controprova sugli stessi fatti o come prova indiretta su fatti nuovi, ma deve rispettare le preclusioni processuali e non può essere genericamente richiesta oltre i termini.
  • La censura in cassazione sulla mancata ammissione di prove istruttorie è inammissibile se non indica specificamente il decisivo motivo di appello trascurato e non dimostra in modo concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato dalla preclusione probatoria.
  • Spetta al giudice di merito selezionare le prove rilevanti e valutare la sufficienza dell'istruttoria, potendo escludere implicitamente i mezzi di prova ritenuti irrilevanti senza dover motivare analiticamente su ciascuno di essi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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